Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3156 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3156 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.14264/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
CONTRO
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la sentenza n.6478/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 6 dicembre 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dalla consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Indagini bancarie
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con quattro motivi contro COGNOME, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente l’appello principale dell’Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative agli anni di imposta 2006 e 2007.
In particolare, la contribuente COGNOME è titolare di una attività di lavorazione collegata all’industria dell’abbigliamento e, con l’avviso di accertamento, l’Ufficio le ha contestato la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti dell’importo di euro 69.610,00 e l’omessa contabilizzazione di ricavi per la somma di euro 258.582,22 desunti da euro 132.470,73, quali versamenti bancari non giustificati, e da euro 126.111,49, quali prelevamenti bancari non giustificati per l’anno di imposta 2007.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente impugna la statuizione con cui la C.t.r., riportandosi agli accertamenti contenuti nella c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che alcuni versamenti effettuati con tre assegni fossero riconducibili alle due fatture emesse dalla contribuente a carico di propri clienti per euro 13.673,50 ed euro 10.344,18, nonostante gli importi non fossero del tutto coincidenti.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato laddove ha affermato che la contribuente, titolare di reddito di impresa, avrebbe assolto al proprio onere probatorio con la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti, senza fornire alcuna dimostrazione del fatto che i soggetti indicati fossero gli effettivi destinatari né della ragione del pagamento.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Secondo la ricorrente, i giudici di appello, richiamando senza adeguata motivazione i risultati della c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio, hanno ritenuto che parte dei prelevamenti non giustificati, per circa 26.000,00 euro, avessero trovato riscontro in contabilità, nonostante il dato fosse contestato dall’Ufficio.
1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente impugna la statuizione del giudice di appello, secondo cui, pur in assenza di una prova analitica, si poteva dedurre che i prelevamenti bancari fossero giustificati dal pagamento in contanti RAGIONE_SOCIALE fatture, indicate in contabilità per importi significativamente superiori ai pagamenti effettuati con mezzi tracciabili.
2.1. Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimata.
Deve, invero rilevarsi, come da attestazione della cancelleria, che non risulta agli atti la produzione dell’avviso di ricevimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Invero, <> ( Sez. 5 – , Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017).
Nel caso di specie, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, risulta aver notificato il ricorso mediante la spedizione di copia conforme all’originale a mezzo RAGIONE_SOCIALE con raccomandata a.r.; tuttavia parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui il ricorso è inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo svolto attività difensiva parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME