Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 39 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 39 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23449/2020 R.G. proposto da: TRIESTE NICOLÒ, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICOINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6875/2019 depositata il 11/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe della CTR del Lazio, pronunciatasi a seguito di rinvio della Corte di cassazione, lamentando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 2, 4 e 5 del DM 55/2014;
il ricorrente si doleva della errata quantificazione delle spese di lite afferenti ai veri gradi di giudizio liquidate nella sentenza, in relazione al valore della controversia;
con ordinanza interlocutoria n. 21687/2022, notificata al ricorrente in data 8.7.2022 la Corte rilevava che la notifica era stata eseguita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Roma, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME e che tale notifica, effettuata nei confronti dell’originario difensore è invalida, ma tale invalidità, integrando una fattispecie di nullità, è suscettibile di sanatoria, a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio, posta la mancata costituzione dell’Ufficio;
la Corte disponeva, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la rinnovazione della notifica, in applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. U. n. 4845 del 23/02/2021; conf. Sez. U. n. 15911 del 08/06/2021) secondo cui in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione – è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, ma che tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta;
il ricorrente ha depositato memoria sia prima della precedente adunanza, sia in vista di quella odierna;
-l’atto di rinnovo della notifica nel suddetto termine non risulta essere stato depositato dal ricorrente;
Ritenuto:
-che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato adempiuto l’ordine di rinnovo della notifica ;
che non si provvede in merito alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell ‘ intimata;
P.Q.M.
La Corte
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.