Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5724 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5724 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 2235/2021, depositata il 13/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
-dall’intestazione della sentenza impugnata risulta che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era difesa nel giudizio di appello dall’AVV_NOTAIO da Napoli, per quanto il Comune di Napoli abbia dedotto in questa sede che essa non si era costituita nel giudizio di
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17270/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME
NOME NOME NOME COGNOME Chalons d’Oranges
-ricorrente –
appello («La società RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in secondo grado»);
-la notifica del ricorso per cassazione risulta, invece, effettuata alla società personalmente (con recapito sulla pec: EMAIL );
-pertanto, occorre acquisire il fascicolo del giudizio di appello, onde accertare se l’intimata fosse costituita o contumace, ciò al fine di verificare la ritualità della notifica del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di appello, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME