Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 312 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8595/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
Consorzio fra CooperativeInterventi Regionali nell’RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimanda –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 5654/4/2016, depositata in data 30/9/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate, con ricorso datato 29/3/2017, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 5654/4/2016, depositata in data 30/9/2016.
La notifica del ricorso è stata eseguita via pec al domicilio digitale del codifensore nominato in primo grado, non domiciliatario.
Considerato che
La notificazione del ricorso è nulla, in quanto eseguita presso il codifensore nominato in primo grado non domiciliatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv. 638761 – 01).
Peraltro, l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia , ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv. 643210 – 01), avendo questa Corte chiarito che in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo
grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016).
Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio assegnato in dispositivo, che deve essere eseguita al contribuente presso il difensore domiciliatario nominato in primo grado (dott. NOME COGNOME, al curatore fallimentare NOME COGNOME e all’agente della riscossione.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle Entrate ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso, con il presente provvedimento, al soggetto contribuente presso il dott. NOME COGNOME domiciliatario nominato in primo grado, al curatore fallimentare Avv. NOME COGNOME e all’agente della riscossione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre