Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 312 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8595/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimanda –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 5654/4/2016, depositata in data 30/9/2016; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO
COGNOME RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, con ricorso datato 29/3/2017, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 5654/4/2016, depositata in data 30/9/2016.
La notifica del ricorso è stata eseguita via pec al domicilio digitale del codifensore nominato in primo grado, non domiciliatario.
Considerato che
La notificazione del ricorso è nulla, in quanto eseguita presso il codifensore nominato in primo grado non domiciliatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv. 638761 – 01).
Peraltro, l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia , ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv. 643210 – 01), avendo questa Corte chiarito che in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo
grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., S.U., n. 14916 del 20/07/2016).
Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio assegnato in dispositivo, che deve essere eseguita al contribuente presso il difensore domiciliatario nominato in primo grado (AVV_NOTAIO), al curatore fallimentare NOME COGNOME e all’agente della riscossione.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso, con il presente provvedimento, al soggetto contribuente presso il AVV_NOTAIO, domiciliatario nominato in primo grado, al curatore fallimentare AVV_NOTAIO e all’agente della riscossione.
Così deciso in Roma, RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 12 novembre