Notifica Ricorso Cassazione: Quando è Nulla e Deve Essere Rinnovata
La corretta esecuzione delle notifiche è un pilastro fondamentale del processo civile e tributario. Un errore in questa fase può compromettere l’intero giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso specifico: la notifica ricorso cassazione a una parte rimasta contumace in appello. La pronuncia chiarisce la differenza tra nullità e inesistenza della notifica e stabilisce le conseguenze pratiche, offrendo un’importante lezione sulla diligenza processuale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tributaria. Un contribuente otteneva l’annullamento di una cartella di pagamento dalla Commissione Tributaria Provinciale. L’Agente della riscossione impugnava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale dichiarava l’appello inammissibile. Secondo il giudice di secondo grado, l’Agente si era limitato a eccepire un proprio difetto di legittimazione passiva, senza contestare nel merito le argomentazioni della prima sentenza. Di conseguenza, l’Agente della riscossione decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
La Questione sulla Notifica Ricorso Cassazione
Il nodo cruciale del procedimento dinanzi alla Suprema Corte non riguarda il merito della pretesa tributaria, bensì un vizio procedurale. Il contribuente, che aveva vinto in primo e secondo grado, non si era costituito nel giudizio di appello, rimanendo quindi “contumace”.
L’Agente della riscossione notificava il ricorso per Cassazione presso il domicilio che il contribuente aveva eletto nel giudizio di primo grado, ovvero presso lo studio del suo avvocato di allora. La Corte di Cassazione ha dovuto quindi valutare se questa modalità di notifica ricorso cassazione fosse valida, considerando che la parte era rimasta assente nel grado precedente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha stabilito che la notifica eseguita in quel modo è nulla, ma non inesistente. Questa distinzione è di fondamentale importanza.
La notifica è considerata inesistente quando viene effettuata in un luogo o a una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario. In questo caso, il vizio è insanabile e il ricorso verrebbe dichiarato immediatamente inammissibile.
La notifica è invece nulla quando, pur essendo viziata perché eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge (in questo caso l’art. 330, comma 3, c.p.c.), esiste comunque un collegamento con il destinatario. Il domicilio eletto presso l’avvocato del primo grado, sebbene non più valido ai fini della notifica dell’atto di appello o di cassazione per una parte contumace, rappresenta un collegamento sufficiente a escludere l’inesistenza.
Poiché la notifica era solo nulla e la parte non si è costituita, la Corte ha applicato l’articolo 291 del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, in caso di nullità della notifica, il giudice debba ordinare la sua rinnovazione entro un termine perentorio. Se la rinnovazione avviene correttamente e nei termini, il vizio si considera sanato con effetto retroattivo.
Le Conclusioni
La Corte ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e ha disposto la rinnovazione della stessa, assegnando al ricorrente un termine di 60 giorni. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa che la notifica venga perfezionata. Questa decisione sottolinea un principio cardine: il sistema processuale tende a favorire la conservazione degli atti e a consentire la sanatoria dei vizi, purché non si tratti di errori insanabili come l’inesistenza della notifica. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a verificare con estrema attenzione le modalità di notifica, specialmente nei confronti di parti rimaste contumaci nei gradi precedenti, per evitare ritardi e complicazioni procedurali.
La notifica del ricorso per cassazione a una parte contumace in appello, effettuata presso il domicilio eletto in primo grado, è valida?
No, secondo l’ordinanza, tale notifica è nulla. Deve essere effettuata secondo le regole previste dall’art. 330, comma 3, del codice di procedura civile, ma il vizio non porta all’inesistenza dell’atto.
Cosa accade se la notifica del ricorso per cassazione viene dichiarata nulla?
Se la parte destinataria non si costituisce in giudizio, il giudice, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., deve ordinare al ricorrente di rinnovare la notifica entro un termine perentorio per sanare il vizio.
Qual è la differenza tra nullità e inesistenza della notifica in questo contesto?
La notifica è nulla (e quindi sanabile) se eseguita in un luogo che, sebbene errato, ha un collegamento con il destinatario (es. lo studio del legale di primo grado). È inesistente (e insanabile) se il luogo non ha alcun collegamento con il destinatario.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8187 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
Oggetto: appello generico – gravame devolutivo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11676/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME (PEC: EMAIL, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6067/3/2020, depositata il 6.11.2020 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6067/3/2020, depositata il 6.11.2020, veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto da ll’agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 379/1/2017, la quale aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro la cartella di pagamento IVA 2012.
Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ogni motivo di censura alle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del decisum , essendosi l’appellante limitato a opporre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla questione della notifica di atti anteriori all’inizio del procedimento di riscossione.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’ agente della riscossione deducendo tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario. Ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, dev ‘ essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare,
salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018). Dal momento che nel caso in esame la notifica è avvenuta presso il domiciliatario in primo grado, è nulla e ne dev’essere disposto il rinnovo;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025