Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10027/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
;
AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Cosenza -intimata-
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ,
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 2749/2017 depositata il 16/10/2017.
+++++
sul ricorso iscritto al n. 12721/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Cosenza ;
-intimata- avverso SENTENZE di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3273/2018 depositata il 22/10/2018.
++++++
sul ricorso n. 13329/2020 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZE di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3876/2019 depositata il 23/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Secondo quanto risulta dalle sentenze impugnate e dagli atti di parte, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, la società) impugnava una cartella di pagamento per recupero di credito IVA indebitamente rimborsato, emessa da Equitalia Sud S.p.aRAGIONE_SOCIALE, oggi Agenzia delle entrate Riscossione, e relativa al periodo d’imposta 2010, in quanto cd. ‘società di comodo’, e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza accoglieva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, con la sentenza n. 2749/2017, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, partecipante al giudizio, osservando la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 l. n. 724/1994, applicabile anche alla
società in questione, sebbene società di project financing, in quanto, tra il 1999 e il 2009, la società non aveva svolto alcuna attività.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 10027/2018 RG, affidandosi a cinque motivi.
Sono rimaste intimate sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agenzia delle entrate Riscossione.
La stessa società impugnava anche l’avviso di accertamento TD3030203259/2014 relativo a IRES e IRAP per il 2010 emesso dall’Agenzia delle entrate sul presupposto che si trattasse di società non operativa e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza, con la sentenza n. 5759/2015, accoglieva il ricorso, trattandosi di società di project financing esentata dalla normativa antielusiva di cui all’art. 30 l. n. 724/1994.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello, « evidenziando come la società destinataria dell’accertamento rientrasse a pieno titolo tra quelle c.d. di comodo ancorché svolgesse project financing », e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, con la sentenza n. 3273/2018, accoglieva il gravame osservando che anche le società di project financing sono assoggettate all’art. 30 l. n. 724/1994, i cui presupposti applicativi erano ricorrenti in questo caso perché, tra il 1999 e il 2009, la società non aveva effettuato alcuna attività mentre aveva realizzato ricavi soltanto nel 2010 per euro 908,00 e nel 2011 per euro 4.629,00.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al RG n. 12721/2019, fondato su un motivo.
Resta intimata l’Agenzia delle entrate.
La stessa RAGIONE_SOCIALE impugnava anche l’avviso di accertamento TD3CR0500036/2016 per « IRPEF -CRED.IMP » relativo al 2010, emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito del precedente avviso TD3030203259/2014, sempre sul presupposto che si trattasse di società non operativa.
Con sentenza n. 4006/2017 la CTP di Cosenza, rilevato che l’avviso ‘presupposto’ era stato annullato dalla stessa Commissione con la precedente sentenza n. 5759/2015, accoglieva il ricorso.
La CTR della Calabria, rilevato a sua volta che la stessa Commissione Regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia sulla sentenza di prime cure che aveva annullato l’avviso TD3030203259/2014, con sentenza n. 3876/2019 accoglieva l’appello erariale.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 13329/2020 RG, fondato su un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, sussistono ragioni di connessione soggettiva e oggettiva che consigliano la riunione dei giudizi nn. 13329/2020 RG e n. 12721/2019 RG al giudizio n. 10027/2018 RG.
Va altresì rilevato che il ricorso n. 12721/2019 -in ordine al quale l’Agenzia delle entrate ha dichiarato, nel controricorso relativo al giudizio n. 13329/2020, di non aver ricevuto la notifica non risulta ritualmente notificato, così come non è stato notificato bene all’Agenzia delle entrate il ricorso per cassazione della sentenza n. 2749/2017 della CTR della Calabria iscritto al n. 10027/2018 RG.
Infatti, dagli atti del fascicolo d’ufficio risulta che i ricorsi sono stati notificati soltanto all’Avvocatura generale dello Stato in data 19.4.2019 (il ricorso n. 12721/2019 RG) e in data 30.3.2019 (il ricorso n.10027/2018 RG), entrambi « a mani di NOME COGNOME impiegato incaricato ».
Come noto, la notifica all’Agenzia è nulla in quanto effettuata solo all’Avvocatura, che non aveva patrocinato nel giudizio d’appello. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, « In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. » (Cass. sez. un. 22641 del 2007; v. anche Cass. 17700 del 2021).
Si deve quindi rimettere a nuovo ruolo disponendosi il rinnovo delle notifiche all’Agenzia delle entrate dei ricorsi nn. 10027/2018 e 12721/2019 RG.
p.q.m.
riunisce le cause n. 13329/2020 e n. 12721/19 RG alla causa n. 10027/2018 RG e rinvia a nuovo ruolo disponendo il rinnovo delle notifiche all’Agenzia delle entrate dei ricorsi nn. 10027/2018 e 12721/2019 RG entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/3/2025