Notifica Ricorso Cassazione: L’Errore che Costa Tempo ma non la Causa
Nel complesso mondo del contenzioso tributario, un errore procedurale può avere conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la corretta notifica ricorso cassazione all’Agenzia delle Entrate. Il caso analizzato dimostra come un vizio nella notifica possa essere considerato sanabile, evitando così la drastica conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, ma imponendo una correzione che comporta inevitabili ritardi.
I Fatti del Caso: Un Accertamento Fiscale e l’Errore di Notifica
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010. Alcuni contribuenti, eredi del soggetto originariamente accertato, impugnavano l’atto impositivo. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
È in questa fase che si verifica l’errore procedurale: il ricorso viene notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Tuttavia, nei precedenti gradi di giudizio, l’Agenzia delle Entrate non si era avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura, rimanendo non costituita. I ricorrenti stessi, in una memoria successiva, si accorgevano dell’errore e lo segnalavano alla Corte.
La Decisione della Corte: Nullità Sanabile e Ordine di Rinnovazione
La Suprema Corte, con un’ordinanza interlocutoria, non ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha stabilito che la notifica era affetta da nullità. La distinzione tra notifica “nulla” e notifica “inesistente” è fondamentale. Una notifica è considerata giuridicamente inesistente solo quando manca qualsiasi collegamento tra il luogo di esecuzione e il destinatario. In questo caso, invece, la Corte ha riconosciuto un “astratto collegamento”.
Di conseguenza, la Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 291 del codice di procedura civile, la rinnovazione della notificazione. Ai ricorrenti è stato concesso un termine di sessanta giorni per notificare correttamente il ricorso direttamente all’Agenzia delle Entrate, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
Le Motivazioni: Il Principio della Sanabilità della Notifica Ricorso Cassazione
Il ragionamento della Corte si fonda su una giurisprudenza consolidata. La chiave di volta è l’articolo 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, che concede all’Agenzia delle Entrate la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Proprio questa facoltà, anche se non esercitata nel caso specifico, crea quel “collegamento astratto” sufficiente a escludere l’inesistenza della notifica.
Se la notifica fosse stata ritenuta inesistente, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di sanatoria e il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto dei termini. Considerandola, invece, semplicemente nulla, la legge consente di porvi rimedio attraverso la rinnovazione. Questo principio garantisce il diritto di difesa e privilegia una visione sostanziale della giustizia rispetto a un formalismo eccessivo, pur ribadendo la necessità di rispettare le regole procedurali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Contribuenti e Professionisti
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. In primo luogo, sottolinea l’importanza di verificare con estrema attenzione chi ha rappresentato l’Agenzia delle Entrate nei gradi di merito prima di procedere alla notifica del ricorso per cassazione. Un errore su questo punto, sebbene sanabile, comporta un allungamento dei tempi del processo e costi aggiuntivi.
In secondo luogo, conferma un orientamento giurisprudenziale volto a salvaguardare, ove possibile, l’atto processuale viziato, consentendone la correzione. La distinzione tra nullità e inesistenza diventa quindi cruciale e dimostra come, anche in presenza di un errore, non tutto sia perduto, a patto che esista un legame, anche solo potenziale, tra l’atto compiuto e il suo corretto destinatario.
È valida la notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura dello Stato se l’Agenzia delle Entrate non era difesa da essa nel precedente grado di giudizio?
No, la notifica è nulla. L’ordinanza chiarisce che se l’Agenzia delle Entrate non era rappresentata dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio di merito, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso gli uffici di quest’ultima è nulla.
Cosa significa che la notifica è “nulla” e non “inesistente”?
Significa che il vizio è sanabile. Una notifica “nulla” presenta un difetto ma mantiene un collegamento con il destinatario, permettendo di correggere l’errore. Una notifica “inesistente” è talmente viziata da non produrre alcun effetto e non può essere sanata. In questo caso, il collegamento è dato dalla facoltà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura.
Quali sono le conseguenze di una notifica nulla del ricorso?
La Corte non dichiara inammissibile il ricorso, ma ordina la rinnovazione della notificazione. Il ricorrente deve notificare nuovamente l’atto, questa volta al destinatario corretto (l’Agenzia delle Entrate), entro un termine perentorio fissato dal giudice (in questo caso, 60 giorni).
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, sezione staccata SALERNO, n. 3819/2021, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°
ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31896/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME LIBERATO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,
-ricorrente –
Contro
Rilevato che:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, ricorrono nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dei ricorrenti avverso la sentenza della C.t.p. di Avellino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno di imposta 2010, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito a seguito di indagini bancarie.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Come rilevato dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata, la notifica nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE è nulla in quanto avvenuta pres so l’Avvocatura generale dello S tato nonostante quest’ultima non fosse costituita in appello . Tanto trova conferma ne ll’epigrafe della sentenza impugnata.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’RAGIONE_SOCIALE non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso gli Uffici di quest’ultima , non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE facoltà, concesse all’RAGIONE_SOCIALE dall’art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 22/06/2021, n. 17700).
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.