Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28803 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24434/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RICHIESTA NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Genova in INDIRIZZO;
-intimanda –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 390/2016, depositata in data 20/3/2017; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, adìta in appello, confermò la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento in rettifica del reddito d’impresa conseguito nell’anno 2006 dalla società RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con atto consegnato per la notifica in data 18/10/2017.
Con memoria depositata telematicamente in data 3/9/2024, l’RAGIONE_SOCIALE erariale ha chiesto la fissazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso con il consequenziale differimento dell’adunanza, non essendosi perfezionata la notificazione del ricorso per irreperibilità dei domiciliatari.
Considerato che:
La richiesta di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso non può essere accolta.
Deve ribadirsi, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l’esito negativo RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e
non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (Cass., sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017, Rv. 643303 – 01).
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Non avendo l’intima nda svolto attività difensiva, non bisogna provvedere sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre