Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1756/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
contro
ricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 554/2015 depositata il 08/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava avanti alla CTP di Teramo l’avviso di accertamento notificatole relativamente ad Ires, Iva e Irap, oltre sanzioni ed interessi, per l’anno 2009. L’atto
si fondava su cinque rilievi, aventi ad oggetto, per quanto ancora rileva: i) l’indeducibilità di costi ritenuti non inerenti e non adeguatamente documentati, pari ad euro 50.000,00, imputati a ‘spese di consulenza’ per attività resa dalla società di diritto statunitense RAGIONE_SOCIALE; ii) l’indeducibilità della quota di ammortamento pari ad euro 29.000, relativa al costo sostenuto nel 2003 per l’acquisto del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a causa dell’ indeterminatezza del suddetto costo e della sua antieconomicità; ii) l’ indetraibilità dell’Iva pari ad euro 151.850,00 relativa a 14 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per prestazioni estranee all’ambito di applicazione dell’imposta; iv) la mancata fatturazione e contabilizzazione del riaddebito di spese, pari ad euro 33.150,00, per consumi e utenza relativi al ramo di azienda preso in affitto dalla RAGIONE_SOCIALE come previsto dal contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le parti.
Il ricorso veniva parzialmente accolto dalla CTP di Teramo, limitatamente ai rilievi indicati sub II) e IV), con sentenza n. 309 del 5.6.2014.
La CTR dell’Abruzzo, quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale del contribuente e l’appello incidentale dell ‘Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado.
Avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.
Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo, mentre Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.
In data 6/12/2024 la ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che non era parte nel giudizio di merito; ancora, non è stata prodotta la prova del perfezionamento della notifica del ricorso alla predetta società.
Inoltre, sempre preliminarmente, deve dichiararsi, come da eccezione sollevata dall’Amministrazione, l’inammissibilità del ricorso principale, notificato presso lo sportello dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità previste dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come risulta dalle produzioni di entrambe le parti.
2.1. Va a tale riguardo richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all’art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un’ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26704 del 18/12/2014; Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25395 del 01/12/2014).
2.2. Né tale fattispecie può ritenersi riconducibile ad una ipotesi di nullità sanabile, in quanto l’attività posta in e ssere è priva di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, segnatamente la trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter
ritenere esistente e individuabile il potere esercitato (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
2.3. Non conferente, infine, è il precedente invocato, nella memoria difensiva, dalla società ricorrente (Cass. SU n. 2087 del 30/01/2020) che attiene alla differente ipotesi della notificazione del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario dell’agente della riscossione, al quale è subentrata ex lege l’Agenzia dell’entrate -Riscossione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, il ricorso incidentale perde efficacia ex art. 334, comma 2 c.p.c., perché tardivamente proposto, in data 10 febbraio 2016 a fronte di sentenza depositata l’ 8 giugno 2015.
Consegue la condanna della ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.