Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32261 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
TRUSTE
sul ricorso iscritto al n. 2744/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, in qualità di trustee di ‘ RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 2826/23/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sezione
distaccata di Brescia – depositata in data 26 giugno 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 luglio 2023;
RILEVATO CHE:
con avviso n. 15/1T/023333/000/P001 l’RAGIONE_SOCIALE provvide a liquidare l’imposta ipotecaria (al 3%) e quella catastale (all’1%) in relazione all’atto del 2 luglio 2015 di scioglimento del trust in atto con la RAGIONE_SOCIALE, con reimissione al disponente di un immobile strumentale di categoria D/7 e di un bene pertinenziale di categoria A/2;
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Lombardia -Sezione distaccata di Brescia -confermava la sentenza appellata n. 433/4/2016 della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così statuendo: « questa commissione ritiene peraltro, pur in un contesto giurisprudenziale che ancora non ha trovato il suo punto di equilibrio, la puntualità del riferimento a cassazione 7/3/16 n. 4482, esattamente in termini, e, per quanto riguarda la prospettata neutralità patrimoniale dell’istituto, oppone che non si verte nell’ambito dell’imposta di registro (tipicamente chiamata ad incidere su spostamenti di ricchezza), ma in materia ipotecaria e catastale, rispetto alle quali il trust non è affatto neutro, nella misura in cui la segregazione dei beni ha esattamente l’efficacia che l’istituto si prefigge sottraendo i beni stessi ai creditori del disponente » (così nella sentenza impugnata);
3 con ricorso spedito per la notifica in data 18 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., la predetta società proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura;
l’RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell’appello, i beni che vengono conferiti in trust comportano un trasferimento meramente strumentale al programma attuato dal disponente a favore dei beneficiari, realizzando un’operazione fiscalmente neutra sotto il profilo economico patrimoniale; in tale direzione, ha, quindi, dedotto che:
la pronuncia della Corte di Cassazione citata nel provvedimento impugnato non sarebbe pertinente alla fattispecie in esame, in quanto riferita esclusivamente all’applicazione dell’imposta di successione, aggiungendo sul punto che tale precedente è risultato comunque ampiamente superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale « non sussistono i presupposti sostanziali per assoggettare a tassazione proporzionale (sia dell’imposta di registro che RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali) il trasferimento di diritti reali dal disponente al RAGIONE_SOCIALEee, mancando qualsiasi intento di e/o qualsiasi effettiva locupletazione di quest’ultimo a fronte della spoliazione del primo relativamente al bene trasferito , poiché solo al momento dell’eventuale trasferimento del bene dal trustee ai beneficiari si potrebbero verificare i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (cfr. pagina n. 4 del ricorso);
« Tenuto conto che il RAGIONE_SOCIALEee non può essere ritenuto proprietario dei beni, lo scioglimento comporta un trasferimento di proprietà meramente fittizio con ripristino parziale della situazione precedente rispetto all’istituzione del RAGIONE_SOCIALE , con la conseguenza che tale attività deve essere ritenuta fiscalmente neutra» (così a pagina n. 5 del ricorso) , il tutto come confermato da pronunce di legittimità e di merito successive a quella citata nella pronuncia impugnata, che hanno individuato nel trust una forma di donazione indiretta, avente efficacia solo segregante ed in relazione alla quale solo l’attribuzione
finale al beneficiario può considerarsi fatto suscettibile di manifestare il presupposto impositivo sul trasferimento di ricchezza;
-nella specie ricorreva l’ipotesi di un trust di garanzia, in cui i beneficiari erano i creditori del disponente, volto a sottrare i beni al controllo del debitore, assicurando loro la destinazione a garantire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni contratte, per cui mancherebbe anche l’intento di liberalità da parte del disponente, citando sul punto la giurisprudenza di merito che, in caso di ritrasferimento del bene al dante causa dei beni vincolati, ha riconosciuto l’applicazione dell’imposta in misura fissa;
con il secondo motivo la contribuente ha censurato la sentenza impugnata, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 832 cod. civ., avendo la Commissione sorvolato sul motivo di gravame con cui era stata eccepito che l’avviso impugnato non recava l’indicazione che l’atto era stato diretto alla società in qualità di trustee;
3. il ricorso va dichiarato inammissibile;
l’esame degli atti ha evidenziato la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE, eseguita tramite servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.;
al ricorso risulta, infatti, allegato solo la relazione di notifica del 17 gennaio 2018, il timbro di spedizione del 18 gennaio 2018 («a mezzo del servizio postale RAGIONE_SOCIALE», firmato dall’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma 418 NOME COGNOME), la ricevuta postale di spedizione e la ricevuta di presentazione dell’atto da spedire. Non vi è, invece, traccia -come anticipato -del relativo avviso di ricevimento e l’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita;
alla luce di tali quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:
« la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita »;
« ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 – 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 -01 »;
– ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso » (così Cass., Sez. T., 23 gennaio 2023, n. 2031, che richiama, Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 21 luglio 2021, n. 20778, che richiama Cass, Sez. 1, 16 settembre 1995, n. 9782);
non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE;
nondimeno, va dato atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.