Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3471  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Inammissibilità ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8391/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  (CODICE_FISCALE.F.  CODICE_FISCALE),  in  persona  del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE società incorporante il Banco RAGIONE_SOCIALE;
– intimata -avverso la sentenza n. 5726/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO, depositata il 7/08/2014; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTP di Palermo, con sentenza n. 304/2012, depositata in data 5/06/2012,  dichiarava  cessata  la  materia  del  contendere  per  il rimborso richiesto, nella parte afferente alla sorta capitale e interessi sino al 31 dicembre 2007, dichiarando dovuto in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE l’ulteriore importo di euro 73.538,30.
La medesima CTP, adita in sede di giudizio di ottemperanza dalla RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva il ricorso e ordinava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Direzione prov inciale di Palermo, di provvedere al pagamento della somma richiesta a rimborso più interessi fino al soddisfo, nominando commissario ad acta .
Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 24/01/2024.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 cod. civ. e 37, comma 50, d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006, lamentando che la CTR abbia errato nel riconoscere gli interessi in sede di ottemperanza in quanto l’ art. 37 evocato prevede che gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producano mai interessi ai sensi dell’art. 1283 cod. civ.; trattandosi di norma innovativa, essa aveva vigenza nell’anno 2008, anno al quale si riferiva il rimborso, interessi che non erano infatti stati riconosciuti dalla CTP nella sentenza di merito, avendo quindi i giudici dell’ottemperanza travalicato i limiti del giudicato.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedito il 18/3/2015 per il mezzo del servizio postale.
Questa Corte ha già ritenuto che <> (Cass. 14/01/2008, n. 627).
Ancora, <> (Cass. 30/12/2015, n. 26108).
 Non  vi  è  luogo  a  provvedere  sulle  spese  di  lite  alla  luce  del mancato svolgimento di attività difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa  dall’Avvocatura  Generale dello Stato,  non  si  applica  l’art.  13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.