Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1085 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Cartella pagamento IRES 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14121/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 619/9/2014, depositata in data 03 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE riceveva in data 05/05/2010 la notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, dell’importo di € 45.663,27, relativa all’accertamento automatico condotto sul MoRAGIONE_SOCIALE Unico 2007, per l’anno d’imposta 2006.
L’ufficio riscontrava una indebita compensazione, non evidenziata nella dichiarazione dei redditi, attuata mediante delega di pagamento F24 del 18/04/2006 di un credito d’imposta relativo ad incentivi all’occupazione di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449. La società, in data 28/06/2010, presentava in sanatoria dichiarazione integrativa ex art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 2. Din anzi la C.t.p. di Roma impugnava l’atto esattivo la società, chiedendone l’annullamento e, con la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 392/38/2012, la Commissione rigettava il ricorso sulla base della tardività della dichiarazione integrativa presentata rispetto ai termini prescritti dalla legge summenzionata. 3. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi ; tale Commissione, con sentenza n. 619/9/2014, depositata in data 3 febbraio 2014,
la C.t.r Roma, ove si costituiva anche l’ufficio accoglieva l’appello , e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato.
Avverso la sentenza della C.t.r. Roma, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 per la quale l’ufficio non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto priva di efficacia, perché tardiva, la dichiarazione correttiva del MoRAGIONE_SOCIALE Unico 2007 per l’anno di imposta 2006.
Il ricorso è inammissibile.
Dagli atti di causa e cioè sia dal fascicolo cartaceo che da quello telematico non risultano allegati, all’originale del ricorso in cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di
ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso. Dalle ricerche effettuate dall’Ufficio al servizio informativo della Cassazione (S.I.C.), non risulta “caricato” alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto.
Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 21/07/2021, n. 20778).
In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, RAGIONE_SOCIALE, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della società contribuente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022.