Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1169 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21513/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME,
e
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 190/15 depositata il 10.2.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto appell o avverso la sentenza della CTP Genova che aveva accolto il ricorso della contribuente NOME COGNOME contro la cartella di pagamento recante la pretesa di pagamento di euro 23.182,00 per IVA per l’anno 1985, euro 73.907,00 per sanzioni ed euro 8.738,00 per compensi di riscossione.
La cartella era stata emessa a seguito di definizione di un precedente contenzioso con sentenza n. 18/2010 della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto valido l’accertamento dell’Ufficio.
La sentenza della CTR Liguria n. 190/15, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato dovuta l’imposta di cu i alla cartella e non spettanti né le sanzioni né i compensi di riscossione.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
Rimangono intimate la RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Dagli atti di causa non risulta allegato all’originale del ricorso in cassazione proposto gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta alle intimate.
Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995; Cass. n. 2722 del
2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008).
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
Roma, 12.10.2022