Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3817 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3817 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5899/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n. 2826/2019 depositata il 27/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con i quali l’amministrazione finanziaria recuperava l’IVA, a suo dire, indebitamente detratta da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente), in conseguenza
dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merce da RAGIONE_SOCIALE
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2826/2019 depositata in data 27/06/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato, a sua volta, i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La parte intimata non si è costituita.
Considerato che:
In via preliminare, occorre disporre la rinnovazione della notificazione all’RAGIONE_SOCIALE, dal momento che quest’ultima, nel giudizio d’appello, definitivo dalla sentenza impugnata, non risulta essersi difesa tram ite l’Avvocatura dello Stato.
Considerato che la parte intimata non si è costituita deve ritenersi che la notificazione eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato sia nulla e non inesistente e che ne debba essere disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Secondo questa Corte, infatti, qualora nel giudizio di merito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE facoltà, concesse all’RAGIONE_SOCIALE dall’art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto
di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., 22/06/2021, n. 17700).
Deve essere, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo;
dispone che la ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento rinnovi la notificazione del ricorso in cassazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME