Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 03/09/2024
Oggetto: Notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente – Omessa notifica al procuratore domiciliatario nel merito – Conseguenze – Nullità.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13119/2022 R.G. proposto da
NOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza della C.T.R. di Roma, n. 5104/2021, depositata il 12.11.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.06.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso per cassazione, come ammesso dalla stessa ricorrente, risulta essere stato notificato all’intimata RAGIONE_SOCIALE solo presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
Tuttavia, nel giudizio di appello, l’RAGIONE_SOCIALE risultava costituita mediante l’AVV_NOTAIO e, alla data di effettuazione della notifica (maggio 2022), non era ancora trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (12.11.2021).
Di conseguenza, va rilevata la nullità della notificazione eseguita alla parte personalmente prima del decorso del termine suindicato, poiché l’impugnazione andava notificata presso il suddetto difensore domiciliatario, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in cassazione (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014).
Pertanto, ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c., è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione che, tuttavia, essendo decorso ormai un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, andrà effettuata nei confronti della parte personalmente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente COGNOME NOME termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione secondo quanto indicato in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione