Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9047 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 676/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2549/2015 depositata il 10 giugno 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE procedeva al controllo formale ex art. 36ter D.P.R. n. 600 del 1973 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRES presentata dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno d’imposta
2009.
All’esito di tale controllo, che aveva condotto al disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale operata dalla contribuente con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di un immobile di sua proprietà, concesso in locazione alla tenenza di Tirano RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza, veniva emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa prefata società una cartella esattoriale recante l’intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte risultate dovute.
La cartella in questione veniva impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 42/2/14 del 6 maggio 2014 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto esattivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, che con sentenza n. 2549/2015 del 10 giugno 2015 rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE soccombente.
Rilevava il giudice regionale che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata dall’art. 1, commi 345 e 349 ( rectius : 348 -n.d.r.) L. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), nonché RAGIONE_SOCIALE precisazioni fatte dall’RAGIONE_SOCIALE con circolare n. 36/E del 31 maggio 2001, appariva «certo il diritto alla detrazione» invocato dalla contribuente.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 345, L. n. 296 del 2006 e del relativo decreto attuativo emanato il 19 febbraio 2007 dal Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALEo Sviluppo Economico.
Si deduce, al riguardo: che l’RAGIONE_SOCIALE svolge esclusivamente attività di locazione di immobili di sua proprietà; che le società commerciali possono beneficiare RAGIONE_SOCIALEa deduzione fiscale prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria
2007 soltanto ove gli interventi di riqualificazione energetica da loro realizzati si riferiscano a , e non anche quando riguardino immobili concessi in locazione a terzi, come nel caso di specie.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di sèguito esposte.
Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale emerge che il ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, applicabile in virtù del rinvio ad essa operato dall’art. 55, comma 1, L. n. 69 del 2009.
2.1 Sennonchè, non risulta allegato all’originale del ricorso l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente copia RAGIONE_SOCIALE‘atto, rinvenendosi all’interno RAGIONE_SOCIALE‘incarto processuale soltanto una distinta-elenco di raccomandate sulla quale è impresso il timbro datario RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale ricevente.
Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982, richiamato dall’art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa citata L. n. 53 del 1994, l’avviso di ricevimento costituisce prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, la quale non si esaurisce con la spedizione del piego raccomandato, ma si perfeziona con la consegna RAGIONE_SOCIALEo stesso al destinatario.
3.1. Sul tema trattato è costante l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l’identità RAGIONE_SOCIALEa persona a mani RAGIONE_SOCIALEa quale detta consegna è stata eseguita; ne discende che, ove il mezzo
postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento determina, in assenza di attività da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimato, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘esperito rimedio impugnatorio, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta (cfr. Cass. n. 11225/2022, Cass. n. 20778/2021, Cass. Sez. Un. n. 9278/2020, Cass. n. 8717/2013).
È stato pure statuito che il deposito RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento non può essere surrogato dall’esibizione di copia RAGIONE_SOCIALEa stampa di una pagina del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attestante l’avvenuta consegna del piego, giacché solamente il timbro postale apposto sull’avviso fa fede RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione (cfr. Cass. n. 36900/2022, Cass. n. 6918/2017, Cass. n. 25285/2014, Cass. n. 19387/2012).
3.2 Fermo quanto precede, occorre, inoltre, tener presente che, in base alla nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in virtù RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 7, D. Lgs. n. 149 del 2022, «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza o RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio».
Alla luce di quanto precede, poiché l’RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto al deposito RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento entro il termine suddetto, il presente giudizio va definito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte privata destinataria RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione svolto attività difensiva in questa sede.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, essendo l’RAGIONE_SOCIALE un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 13427/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione