Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 04/09/2024
TONDO NOME
– intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce, n. 1245/2021, depositata il 20.04.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.06.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Oggetto: Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta –
Avviso di ricevimento –
Mancato deposito –
Conseguenze – Inammissibilità dell’impugnazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13072/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento, con cui gli era stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi annuale ed erano stati accertati redditi non dichiarati per l’anno d’imposta 2000 . Il contribuente eccepiva l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento e la mancanza dei presupposti per il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’Irpef , e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’Iva, come modificati dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, poiché alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal cd. decreto Bersani (4.7.2006), non era pendente alcuna violazione penalmente rilevante, per la quale sussistesse l’obbligo di denuncia, avendo egli già in data 26.1.2004 provveduto a definire ogni fattispecie penalmente rilevante mediante patteggiamento.
La sentenza di primo grado, poi confermata in appello, annullava l’avviso di accertamento impugnato, condividendo l’impostazione del contribuente in ordine alla intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di doglianza , l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’Irpef e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’Iva, come modificati dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché, alla luce della sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, il raddoppio dei termini dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del decreto Bersani (4.7.2006), siano ancora pendenti i
termini ordinari per l’accertamento, ed essendo sufficiente il mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla sua presentazione o dall’esercizio dell’azione penale.
Devesi rilevare d’ufficio la mancata allegazione, all’originale del ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione a mezzo posta effettuata nei confronti del contribuente COGNOME NOME.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20778/2021, Rv. 661937-01; conf. n. 8403/1999, Rv. 529183-01).
Nel caso in esame, l’avviso di ricevimento non risulta depositato nel fascicolo informatico, né è stato reperito in quello cartaceo, essendo stata prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE solo la copia del registro cronologico di accettazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate per cui si richiede la notifica all’ufficio postale. E’ evidente che tale documento, pur potendo dimostrare la consegna del plico da notificare all’ufficio postale, non è idoneo a fornire prova del recapito al destinatario, elemento essenziale per il perfezionamento della notifica e per la verifica della tempestività dell’impugnazione.
A ciò consegue l’inesistenza della notificazione eseguita nei confronti del contribuente COGNOME NOME, rimasto intimato, e la
inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria