Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4972/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
POLESELLO NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 380/01/2014, depositata in data 22 settembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pordenone -di svariati inviti, a mezzo dei quali l’Ufficio chiedeva a costui di comparire per produrre, in contraddittorio, elementi e giustificazioni circa il possesso di beni indice di capacità contributiva. All’esito dell’istruttoria, l’Ufficio
Avv. Acc. IRPEF 2006-2007
emetteva gli avvisi di accertamento n. TI701SZ01231 e n. TI701SZ01232 rispettivamente per gli anni di imposta 2006 e 2007, ex art. 38, comma 4 e 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riscontrando l’esistenza di beni indice di capacità contributiva quali, tra gli altri, due autovetture e un motociclo, la residenza in un’abitazione di mq. 278, incrementi patrimoniali relativi in gran parte all’acquisto di due autovetture e due motocicli; all’esito della rettifica, l’Ufficio provvedeva a rideterminare il reddito complessivo ed a riliquidare le imposte dovute.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pordenone e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Pordenone, con sentenza n. 58/01/2013 del 18/04/2013, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il maggior reddito accertato dall’Erario per l’anno di imposta 2007.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del FriuliVenezia Giulia e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Con sentenza n. 380/01/2014, depositata in data 22 settembre 2014, la C.t.r. adita accoglieva il gravame annullando tutti gli avvisi di accertamento.
Avverso la sentenza della C.t.r. del FriuliVenezia Giulia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente è rimasto intimato non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella
parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato i due avvisi di accertamento per i motivi di merito dedotti (per i quali era sato richiesto una riduzione del quantum ) laddove l’annullamento era stato richiesto solo in ipotesi di accoglimento di uno dei motivi pregiudiziali evocati; peraltro, per la sola annualità per cui l’allegazione era stata proposta.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione dell’art. 38, comma sesto, d.P.R. n. 600 del 1973, 21 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (subordinata)» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che la prova della somma pari a € 140.000,00 percepita dal contribuente nel 2007, potesse dispensare lo stesso dal dover ulteriormente dimostrare l’esattezza contabile sull’utilizzo di dette disponibilità al fine di sostenere le spese per il mantenimento dei beni indice.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (subordinata)» l’Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare che gli accertamenti si riferivano ai periodi di imposta 2006 e 2007 e i presupposti alla base di essi consistevano sia incrementi patrimoniali sia, e soprattutto, in capacità di spesa collegate a diversi beni indice; così omettendo di rilevare il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dagli atti di causa, e cioè sia dal fascicolo cartaceo che dal fascicolo telematico, non risultano allegati all’originale del ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso.
Di poi, dalle ricerche effettuate dall’Ufficio al sistema informativo della Corte di cassazione (S.I.C.), non risulta “caricato” alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto.
Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 21/07/2021, n. 20778).
In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, COGNOME NOME, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della contribuente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023