Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34811 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO -NOTIFICA RICORSO -INAMMISSIBILITA’ .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8419/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente – contro
CORSI NOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1139/2016, depositata in data 30/09/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova l ‘ avviso di accertamento del reddito di partecipazione per l ‘ anno 1995, determinato in rapporto al maggior reddito per l ‘ anno 1995 accertato a carico della società.
Il ricorso era accolto ed il reddito di partecipazione era determinato sulla base della decisione resa, in altro giudizio, sul ricorso della società avverso l ‘ accertamento del reddito sociale.
La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello erariale.
Contro tale decisione era proposto ricorso per cassazione, deciso con ordinanza 27/10/2009, n. 22705, che, accertata la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, trattandosi di accertamento nei confronti di società di persone, dichiaratane la nullità, cassava la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla CTP di Genova, davanti alla quale la causa non era riassunta.
NOME COGNOME impugnava la conseguente cartella di pagamento, emessa in relazione al contributo al SSN, davanti alla medesima CTP di Genova che rigettava il ricorso.
La CTR della Liguria accoglieva l’appello; in particolare evidenziava che essendo stato annullato l’accertamento emesso nei confronti della società (a fini ILOR e IVA) era venuta meno anche la pretesa nei confronti dei soci, anche se rimasti inerti non avendo riassunto il processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento personale a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a nove motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR dato rilevanza ad una questione, quella della inesistenza del reddito societario, non proposta nel ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in quanto laddove la CTR attribuisce rilevanza ad un giudicato formatosi su un accertamento misto ILOR IVA ciò contrasta con il dato pacifico, emergente dalla stessa lettura del ricorso del contribuente, che si fosse in presenza di due distinti accertamenti, uno a fini IVA e uno a fini ILOR.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la sentenza attribuisce rilevanza ad un giudicato favorevole non precisato.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. laddove la CTR attribuisce rilevanza ad un giudicato non indicando la fonte di prova.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 384 cod. proc. civ. laddove la CTR ha attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza emessa nei confronti della società mentre il socio non aveva riassunto il relativo giudizio.
Con il sesto motivo di ricorso (rubricato nuovamente come n. 5), proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 295 cod. proc. civ., in quanto, ove la CTR abbia inteso attribuire rilevanza ad una sentenza non ancora passata in cosa giudicata, avrebbe dovuto sospendere il giudizio.
Con il settimo motivo di ricorso (rubricato come n. 6), proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando motivazione parvente.
Con l’ottavo motivo di ricorso (rubricato come n. 7), proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi generali in materia di giudizio tributario, in quanto ove la CTR abbia inteso fare riferimento all’asserito giudicato in tema di IVA questo non potrebbe avere alcuna rilevanza ai fini IRPEF del socio.
Con il nono motivo di ricorso (rubricato come n. 8), proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando motivazione parvente laddove non accerta i motivi dell’annullamento in tema di IVA.
Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso
per cassazione spedito il 24/03/2017 dall’ufficiale giudiziario per il mezzo del servizio postale.
Questa Corte ha già ritenuto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982
(Cass., Sez. U., 14/01/2008, n. 627, seguita da numerose conformi tra cui Cass. 28/04/2011, n. 9453; Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass. 12/07/2018, n.18361; Cass. 28/03/2019, n. 8641; ancora di recente Cass. 07/10/2024, n. 26125).
Nel caso di specie, in assenza di svolgimento di attività difensiva dell’intimato, il mancato deposito dell’avviso di ricevimento unitamente al ricorso (come emerge anche dalla nota di iscrizione a ruolo) o successivamente (non risultano infatti depositati documenti ulteriori) determina l’assenza di prova del completamento dell’attività notificatoria, cui consegue, in assenza altresì di alcuna richiesta di rimessione in termini, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell ‘ intimato.
La circostanza che risulti soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi, nonostante la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024.