Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME ;
– intimata
–
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 5513/5/2021 depositata il 9 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La contribuente impugnava la cartella relativa al mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione inerente a sua volta all’avviso di accertamento di ripresa di maggiori redditi relativamente all’anno d’imposta 1998.
La contribuente, infatti, non aveva versato i contributi previdenziali, ma asseriva di non essere a ciò tenuta in quanto l’accertamento dei maggiori redditi era comunque inferiore al minimo previsto per configurare l’obbligo previdenziale.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’Agenzia propone , così, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2,7, 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997.
2.Pregiudizialmente occorre rilevare che non risulta la prova dell’avvenuta notifica del ricorso. Invero , risulta prodotto l’avviso di ricevimento da cui emerge la notifica per compiuta giacenza previo invio della raccomandata informativa.
Tuttavia, in tal caso la prova della notifica è subordinata alla produzione anche dell ‘avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), che invece non risulta in atti , in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il suo diritto di difesa (Cass.n.5077/2019; id n.2683/2019; id. n.16601/2019).
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
Nulla per le spese atteso che la contribuente è rimasta intimata.
Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)