Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4500  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
contro
NOME COGNOME ;
–  intimata
–
avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Sicilia, n. 5513/5/2021 depositata il 9 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La  contribuente    impugnava  la  cartella  relativa  al  mancato perfezionamento  dell’accertamento  con  adesione  inerente  a  sua volta  all’avviso  di  accertamento  di  ripresa  di  maggiori  redditi relativamente all’anno d’imposta 1998.
La contribuente, infatti, non aveva versato i contributi previdenziali,  ma  asseriva  di  non  essere  a  ciò  tenuta  in  quanto l’accertamento  dei  maggiori  redditi  era  comunque  inferiore  al minimo previsto per configurare l’obbligo previdenziale.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’RAGIONE_SOCIALE propone , così, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Con  l’unico  motivo di  ricorso    si  denuncia  violazione  degli  artt. 2,7, 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997.
2.Pregiudizialmente occorre rilevare che non risulta la prova dell’avvenuta notifica del ricorso. Invero , risulta prodotto l’avviso di ricevimento da cui emerge la notifica per compiuta giacenza previo invio della raccomandata informativa.
Tuttavia, in tal caso la prova della notifica è subordinata alla produzione anche dell ‘avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), che invece non risulta in atti , in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il suo diritto di difesa (Cass.n.5077/2019; id n.2683/2019; id. n.16601/2019).
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
Nulla per le spese atteso che la contribuente è rimasta intimata.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)