Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22460/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 718/2017 depositata il 23 febbraio 2017
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 5 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, titolare di un’officina di
riparazioni meccaniche di autoveicoli corrente in Settimo Milanese, un avviso di accertamento mediante il quale rettificava con metodo analiticoinduttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa del suddetto contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPE F, d ell’IRAP e dell’IVA in relazione al l’anno 2009.
Il COGNOME impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 9472/2015, accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 718/2017 del 23 febbraio 2017 respingeva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria.
Rilevava il giudice regionale: che la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale determinava l’illegittimità dell’avviso di accertamento in materia di IVA, trattandosi di tributo rispetto al quale doveva ritenersi operante la previsione di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000; che tale conclusione si imponeva anche in considerazione del fatto che nel ricorso introduttivo il contribuente aveva indicato «specifiche ragioni ed eccezioni che, ‘se prospettate in sede di contraddittorio’, potevano essere proficue ai fini di causa» ; – che «l’accertata illegittimità dell’atto impugnato rispetto al tributo ‘armonizzato’ non p (oteva) che riverberarsi anche sulle restanti imposte in contestazione, tenuto conto che una interpretazione giuridica diversa (avrebbe) comport (ato) un conflitto tra diritto comunitario e nazionale, creando altresì una disparità di trattamento, rilevante anche ai sensi dell’art. 3 Cost., rispetto a una medesima condotta che, a seconda dell’origine (comunitaria o nazionale) del tributo, (sarebbe stata) sottoposta a diverse tutele e conseguenze» .
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 41 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, oltre che dei princìpi generali in materia di accertamento RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, adempimento prescritto a pena di nullità per i soli tributi come l’IVA , determina l’invalidità dell’avviso di accertamento anche per la parte concernente i rilievi in materia di IRPEF e di IRAP, che invece costituiscono tributi .
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 ( recte : 41 -n.d.r.) della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea.
2.1 Si assume che la Commissione regionale avrebbe malamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte in tema di contraddittorio preventivo, non essendosi premurata di verificare se nel ricorso introduttivo il contribuente avesse assolto l’onere di indicare le ragioni che avrebbe potuto far valere nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, qualora fosse stato ammesso a partecipare al procedimento amministrativo.
Con il terzo mezzo, ugualmente formul ato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono prospettate la violazione e la falsa
applicazione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
3.1 Si lamenta che il collegio di secondo grado avrebbe omesso di valutare se le ragioni ipoteticamente deducibili dal COGNOME in fase di preaccertamento risultassero meramente pretestuose, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la loro ritenuta inerenza ai rilievi formulati dall’Ufficio con l’atto impositivo impugnato.
Con il quarto motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c..
4.1 Si imputa al collegio d’appello di aver fondato la propria decisione su circostanze non allegate dal contribuente, il quale si era limitato a dedurre che, in caso di attivazione del contraddittorio preventivo, avrebbe potuto dimostrare come l’acquisto di beni immobili effettuato nell’anno 2008, ritenuto dall’Amministrazione elemento sintomatico di capacità contributiva, fosse avvenuto grazie ad operazioni di disinvestimento per un importo di 260.000 euro.
Si soggiunge che il cennato argomento, sul quale avrebbe dovuto incentrarsi il giudizio di non pretestuosità dell’opposizione , non è stato minimamente considerato dalla CTR, che sotto tale aspetto si sarebbe completamente sottratta all’obbligo di motivazione.
Con il quinto motivo, propos to ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
5.1 Si contesta alla CTR di aver trattato in sentenza questioni non esaminate dal primo giudice e non specificamente riproposte dal contribuente nell’atto di controdeduzioni depositato nel giudizio di secondo grado.
In via pregiudiziale, l’esperita impugnazione va dichiarata inammissibile, per le ragioni di sèguito esposte.
6.1 Dall ‘ esame del fascicolo processuale emerge che la notificazione del ricorso è stata effettuata a mezzo del servizio
postale , in base all’art. 149 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982 .
6.2 Sennonchè, non risulta allegato all ‘ originale l ‘ avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell ‘ atto spedita al destinatario, rinvenendosi all ‘ interno dell ‘ incarto processuale soltanto una distinta-elenco di raccomandate sulla quale è impresso il timbro datario dell ‘ ufficio postale ricevente.
6.3 Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi dell’ art. 4, comma 3, della citata L. n. 890 del 1982 , l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, la quale non si esaurisce con la spedizione del piego raccomandato, ma si perfeziona con la consegna dello stesso al destinatario.
6.4 Sul tema trattato, è costante l ‘indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui l ‘ avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia l ‘ intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l ‘ identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita; ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione di tale documento determina, in assenza di attività da parte dell ‘ intimato, l ‘ inammissibilità dell ‘ esperito rimedio impugnatorio, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non potendo farsi luogo all’ emissione dell ‘ ordine di rinnovazione di cui all’ art. 291, comma 1, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta (cfr. Cass. n. 11225/2022, Cass. n. 20778/2021, Cass. Sez. Un. n. 9278/2020, Cass. n. 8717/2013).
6.5 Per quanto precede, il presente giudizio va definito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte privata destinataria dell’impugnazione svolto attività difensiva in questa sede.
Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma
1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche (art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione