Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Ricorso per cassazione -avviso di ricevimento -omessa produzioneinammissibile
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19134/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata
-ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME
-intimata – avverso la sentenza n. 2466/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 22.6.2016;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 20.3.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1.L’agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 2466/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 47/02/2011 della Commissione Provinciale di Ragusa, per non essere valida la notifica del gravame all’appellata COGNOME NOMECOGNOME atteso che nella cartolina di ritorno della raccomandata era indicato come destinatario il rag.
COGNOME Guglielmo, senza specificazione della parte contribuente cui si riferiva la notifica. Aggiungeva la C.T.R. che, in ogni caso, il gravame era infondato, per essere del tutto condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure in merito al fatto che la cartella era indirizzata ad un contribuente deceduto e che l’appellata aveva rinunciato all’eredità.
COGNOME NOME è rimasta intimata.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso -rubricato « violazione e falsa applicazione degli artit. 16 e 17 del decreto legislativo n. 546/92 e artt. 291 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »-, la ricorrente assume l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, per essere la notifica dell’atto di appello pienamente valida, non sussistendo alcuna incertezza sul destinatario dell’impugnazione. In subordine, la C.T.R. avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica;
con il secondo motivo denuncia « omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c .», per non essersi la C.T.R. avveduta che la cartella impugnata era stata notificata alla COGNOME quale obbligata in via principale e quindi iure proprio , circostanza che era stata dettagliatamente sottoposta al giudice di secondo grado nell’atto di appello, a pagina 2, 10 -11 capoverso;
la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata n. 78323039447-0, relativa alla notifica del ricorso per cassazione, spedita in data 24.7.2017, indicata nella relata di notifica in calce all’originale del ricorso, essendosi limitata a depositare la ricevuta di accettazione della predetta raccomandata, come da attestazione della cancelleria;
questa Corte ha precisato che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del
servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 20778/2021);
il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile;
nulla per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di NOME COGNOME;
r ilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2025.