Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34984 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32312-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio de ll’ RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la sentenza n. 1956/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento, notificatagli in data 11.11.2017, e avente ad oggetto l’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa a un atto dell’anno 2013 ;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate
CONSIDERATO CHE
1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 23.11.2020, all ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso il difensore costituito nel giudizio d’appello , ovvero l’AVV_NOTAIO;
1.2. come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 30 gennaio 2020 n. 2087), d opo l’estinzione di RAGIONE_SOCIALE per effetto del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, la notifica del ricorso per cassazione, per essere rituale, va tuttavia eseguita nei confronti della subentrata RAGIONE_SOCIALE -Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma ;
1.3. in conseguenza, quindi, della nullità della notifica, effettuata presso il difensore già costituito per il precedente grado di lite (cfr. Cass. SU n. 2087/2020 cit.), è ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE – Riscossione presso l’Avvocatura Generale dello Stato da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità