Notifica Ricorso Cassazione: Errore all’Avvocatura e Rimedi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso apparentemente incentrato sulla quantificazione delle spese legali, ma che si risolve su una questione preliminare di cruciale importanza: le regole per una corretta notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione. La decisione chiarisce cosa accade quando l’atto viene erroneamente indirizzato all’Avvocatura dello Stato e quali sono le possibilità di rimediare all’errore.
I Fatti del Caso: La Controversia sulle Spese Legali
Un contribuente, dopo aver vinto una causa contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione relativa a un’intimazione di pagamento di circa 17.000 euro, si era visto liquidare le spese legali in misura ritenuta insoddisfacente. In primo grado gli erano stati riconosciuti 1.000 euro, mentre in appello la cifra totale per entrambi i gradi di giudizio era stata fissata a 2.500 euro.
Ritenendo l’importo ancora troppo basso e calcolato in violazione dei parametri ministeriali, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Le sue censure erano specifiche: la corte d’appello non aveva liquidato le spese per singole fasi e gradi, si era discostata immotivatamente dai valori medi previsti dalla legge, scendendo addirittura al di sotto dei minimi inderogabili senza fornire alcuna giustificazione.
La Questione Procedurale: L’Errore nella Notifica Ricorso Cassazione
Prima ancora di esaminare il merito della questione sulle spese legali, la Corte di Cassazione ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale. Il ricorso del contribuente era stato notificato, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente all’Avvocatura Generale dello Stato.
Questo dettaglio si è rivelato decisivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, è un ente con una propria autonomia e, sebbene possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notifica degli atti processuali deve essere primariamente indirizzata alla sua sede legale o al domicilio eletto, a meno che non si sia già costituita in giudizio tramite l’Avvocatura stessa, cosa non avvenuta nei gradi di merito. L’errore nella notifica del ricorso per cassazione ha quindi spostato l’attenzione dal calcolo delle spese alla validità stessa dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 22641/2007), per risolvere la questione. Secondo questo orientamento, la notifica di un ricorso per cassazione all’Avvocatura dello Stato, anziché direttamente all’Agenzia delle Entrate (quando quest’ultima non era difesa dall’Avvocatura nel merito), non è inesistente, ma semplicemente nulla.
La distinzione è fondamentale:
* Inesistenza: Si verifica quando l’atto manca degli elementi essenziali per essere identificato come una notifica. È un vizio insanabile.
* Nullità: Si verifica quando la notifica, pur esistente, è affetta da vizi. È un vizio che può essere sanato.
Nel caso di specie, esiste un “astratto collegamento” tra il luogo della notifica (l’Avvocatura) e il destinatario (l’Agenzia), dato che quest’ultima ha la facoltà di farsi rappresentare dalla prima. Pertanto, l’errore genera una nullità sanabile.
La sanatoria può avvenire in due modi: o con la costituzione in giudizio dell’Agenzia, che con il suo comportamento accetta la notifica, oppure, in sua assenza, attraverso l’istituto della rinnovazione della notificazione previsto dall’art. 291 del codice di procedura civile. Poiché l’Agenzia non si è costituita, la Corte ha optato per la seconda via.
Le Conclusioni: Gli Effetti Pratici della Decisione
In conclusione, la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito la questione delle spese legali. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione. Il contribuente avrà 60 giorni di tempo dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare correttamente l’atto all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Solo una volta sanato questo vizio procedurale, la Corte potrà esaminare la fondatezza delle doglianze relative alla liquidazione delle spese legali. Questa pronuncia ribadisce l’importanza del rispetto delle forme processuali e offre un’ancora di salvezza in caso di errori sanabili.
Cosa succede se un ricorso per cassazione contro l’Agenzia Riscossione viene notificato all’Avvocatura dello Stato?
Secondo la Corte di Cassazione, se l’Agenzia non era difesa dall’Avvocatura nei precedenti gradi di giudizio, la notifica è nulla. Tuttavia, non è inesistente e può essere sanata.
Come può essere sanata una notifica nulla?
La nullità può essere sanata in due modi: o se l’ente si costituisce in giudizio senza eccepire il vizio, oppure se il giudice ordina alla parte di rinnovare la notificazione entro un termine perentorio, come avvenuto in questo caso.
Qual è stata la decisione finale della Corte in questo caso?
La Corte non ha deciso la controversia nel merito. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro 60 giorni, rinviando la causa per la successiva trattazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
Spese di lite
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7275/2023 R.G. proposto da PIAZZA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.; -intimata – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n. 462/2023 depositata in data 31/01/2023, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR del Lazio rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Roma che, nell’accoglierne il ricorso contro una intimazione di pagamento, in causa del valore di euro 16.980,43, aveva disposto il pagamento delle spese in suo favore nella misura di euro 1.000,00 per compensi.
I giudici dell’appello accoglievano il gravame liquidando le spese sia del primo che del secondo grado in complessivi euro 2.500,00.
Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle entrate
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992; censura la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite, evidenziando che la CTR: a) non ha liquidato le stesse per fasi e gradi ma con unica valutazione omnicomprensiva dei giudizi di primo e secondo grado; b) si è discostata dai parametri del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, scendendo ben al di sotto del 50% rispetto ai valori medi determinati in base al valore della causa di euro 16.980.00 (riconosciuti applicabili dalla stessa); c) ha operato una liquidazione finanche al di sotto dei valori minimi, divenuti inderogabili dall’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, senza alcuna motivazione.
Occorre preliminarmente evidenziare che in base agli atti depositati telematicamente risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’Agenzia intimata unicamente presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte «In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. U., n. 22641 del 29/10/2007; orientamento recentemente ribadito da questa Sezione, cfr. Cass. n. 17700 del 22/06/2021).
Occorre quindi rinviare la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate Riscossione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.