Errore nella Notifica del Ricorso in Cassazione: Conseguenze e Obbligo di Rinnovazione
La corretta instaurazione del contraddittorio è un pilastro fondamentale del processo. Un errore nella fase iniziale, come quello nella notifica del ricorso in cassazione, può avere conseguenze significative, anche se non sempre fatali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce cosa accade quando l’atto viene inviato al destinatario sbagliato e la controparte non si costituisce in giudizio, offrendo un’importante lezione sulla diligenza processuale.
I Fatti di Causa
Una contribuente, dopo aver ottenuto sentenze favorevoli in primo e secondo grado contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardo a un preavviso di fermo amministrativo e relative cartelle di pagamento, decideva di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Tuttavia, nella delicata fase di avvio del giudizio di legittimità, la parte ricorrente commetteva un errore cruciale: notificava il ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato invece che direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la sua sede legale.
L’Agenzia, non avendo ricevuto correttamente l’atto, rimaneva intimata, ovvero non si costituiva nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte.
L’Errore Procedurale nella Notifica del Ricorso in Cassazione
L’errore commesso dalla ricorrente non è di poco conto. Sebbene l’Avvocatura Generale dello Stato rappresenti e difenda le amministrazioni statali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente con una propria personalità giuridica e una sede legale specifica presso cui devono essere notificati gli atti che la riguardano, salvo diverse disposizioni di legge. Notificare l’atto a un soggetto diverso, seppur collegato all’amministrazione pubblica, costituisce un vizio di notificazione.
Questo errore impedisce la valida costituzione del rapporto processuale, poiché la parte che dovrebbe difendersi non viene formalmente e correttamente informata dell’impugnazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, rilevato d’ufficio il vizio, ha dichiarato la notifica nulla. La nullità, in questo scenario, deriva dal fatto che l’atto non ha raggiunto il suo scopo, ovvero portare a conoscenza del destinatario corretto (l’Agenzia) l’esistenza del ricorso.
Tuttavia, la Corte ha specificato un punto fondamentale: poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio (è rimasta in contumacia), la nullità non è stata sanata. Se l’Agenzia si fosse presentata e avesse svolto attività difensiva, avrebbe implicitamente sanato il vizio iniziale. In assenza di tale attività, il vizio permane.
Di conseguenza, la Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha scelto una via che consente di preservare il diritto di difesa. Ha ordinato alla parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica, questa volta indirizzandola correttamente alla sede legale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per questo adempimento è stato fissato un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio della conservazione degli atti giuridici e sulla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio. La notificazione è il mezzo attraverso cui si porta un atto a conoscenza del destinatario, ed è essenziale per la validità del processo. Una notifica effettuata a un soggetto giuridico diverso da quello legittimato a riceverla è radicalmente nulla.
L’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata ha impedito che si verificasse qualsiasi forma di sanatoria per raggiungimento dello scopo. L’ordinanza di rinnovazione rappresenta, quindi, lo strumento processuale previsto per correggere un errore che, altrimenti, pregiudicherebbe l’esito del giudizio, consentendo al processo di proseguire nel rispetto delle regole e del diritto di difesa di tutte le parti coinvolte. La fissazione di un termine perentorio sottolinea la serietà dell’adempimento richiesto, la cui inosservanza porterebbe a conseguenze irreparabili per il ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque affronti un contenzioso, specialmente in sede di legittimità: la massima attenzione nella fase di notificazione degli atti è indispensabile. L’individuazione del corretto destinatario e del luogo di notifica non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per la validità del procedimento. Il caso dimostra che, sebbene un errore possa essere sanabile attraverso l’istituto della rinnovazione, ciò dipende dalle circostanze, come la mancata costituzione della controparte. La decisione offre una seconda possibilità alla parte ricorrente, ma funge da monito sull’importanza della precisione e della diligenza professionale nell’attività processuale.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene notificato al destinatario sbagliato?
La notifica è considerata nulla. L’atto non produce i suoi effetti perché non è stato portato a conoscenza del soggetto legittimato a riceverlo.
È possibile rimediare a una notifica nulla?
Sì. Se la parte intimata non si costituisce in giudizio (rimane contumace), la Corte può ordinare alla parte ricorrente di rinnovare la notifica entro un termine perentorio, sanando così il vizio iniziale.
Perché la notifica all’Avvocatura dello Stato è stata considerata errata in questo caso?
Perché il ricorso era diretto contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, un ente che possiede una propria sede legale distinta. L’atto doveva essere notificato direttamente a tale ente e non all’Avvocatura, che difende le amministrazioni statali ma non è il destinatario formale in questo specifico contesto.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23760 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5431/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale in atti;
-ricorrente –
CARTELLE DI PAGAMENTO E PREAVVISO DI FERMO
Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 4513/16/2023, depositata in data 19/7/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Rilevato che:
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Roma, NOME COGNOME (anche ‘la contribuente’ ) impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con riferimento alle presupposte cartelle recanti tributi. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado accolse il ricorso con riferimento ad alcune cartelle di pagamento.
La sentenza fu confermata dalla CGT-2 del Lazio, nella contumacia dell’agente della riscossione.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Considerato che:
La contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia delle Entrate -Riscossione nella sua sede (tra le varie, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, Rv. 661765 – 01).
La notifica, pertanto, è nulla e, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione intimata, essa deve essere rinnovata da parte della ricorrente entro il termine perentorio assegnato nel dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate -Riscossione presso la sua sede legale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.