Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34141 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34141 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 29276-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; –
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso il provvedimento n. 1535/7/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 09/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
procedimento n. 29276-18
Rilevato che:
– Con sentenza n. 1535/7/18 depositata in data 9 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1535/7/18 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME, esercente attività di trasporto merci su strada, relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2006 oltre sanzioni conseguenti alla violazione;
-In particolare, le riprese traevano origine dal recupero a tassazione di reddito in assenza di dichiarazione per l’anno d’imposta, la CTP accoglieva il ricorso ritenendo l’accertamento privo di motivazione idonea e non considerata la presenza di costi in presenza di accertamento induttivo puro. La sentenza della CTR confermava la sentenza di primo grado;
-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi. Il contribuente non si è difeso ed è rimasto intimato.
Considerato che:
– In via pregiudiziale, dev’essere verificato d’ufficio il rispetto del contraddittorio, prima della disamina delle censure dedotte dalle parti in relazione alla sentenza gravata. In ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: «la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della
prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notifica tono e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;
– l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio dr cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;
– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
– il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avv so che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1» (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627, mai superata);
– Orbene, nella presente fattispecie, in cui l’intimato non si è costituito né ha svolto attività difensiva, l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione non è stato prodotto anteriormente all’adunanza camerale, e nel fascicolo d’ufficio è stata rinvenuta solo una stampata di “esito della spedizione” che non può essere considerata equipollente alla relata, avendo tale potere solo il duplicato fornito dall’Agente notificatore, stampata oltretutto datata 3.1.2019 e, dunque, non aggiornata in riferimento all’adunanza camerale tenutasi il 24.10.2019;
Pertanto, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale rammentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.