Notifica ricorso cassazione: la prova che salva dall’inammissibilità
La corretta notifica del ricorso per cassazione è un passaggio cruciale che non ammette scorciatoie. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: senza la prova formale della consegna dell’atto alla controparte, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni pratiche possiamo trarre da questa decisione.
Il caso: dall’accertamento fiscale al vizio di notifica
La vicenda nasce da un contenzioso tributario. Un imprenditore, esercente attività di trasporto merci, si era visto recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria per omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA relativi all’anno 2006. Il contribuente aveva impugnato l’atto e sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale gli avevano dato ragione, annullando la pretesa fiscale.
L’Amministrazione Finanziaria, non soddisfatta dell’esito, decideva di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è proprio in questa fase che si è verificato l’intoppo procedurale che ha segnato l’esito finale della controversia.
La Prova della Notifica del Ricorso Cassazione: un Requisito Inderogabile
Il contribuente, destinatario del ricorso, non si è costituito in giudizio per difendersi. In questi casi, la legge impone al ricorrente un onere probatorio molto stringente: deve dimostrare, senza ombra di dubbio, di aver correttamente notificato il ricorso alla controparte. Questa prova si fornisce depositando in giudizio l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato spedito l’atto, debitamente firmato dal destinatario.
Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria non ha depositato tale avviso. Al suo posto, nel fascicolo d’ufficio è stata rinvenuta una semplice stampa dell'”esito della spedizione” presa dal sito del servizio postale. La Corte ha ritenuto tale documento del tutto insufficiente, in quanto privo del valore legale proprio dell’avviso di ricevimento, l’unico atto in grado di certificare il perfezionamento della notifica e, quindi, la regolare instaurazione del contraddittorio.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Mancata Prova
Di fronte a questa mancanza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che, in assenza della parte intimata, la verifica della regolarità della notifica è un controllo preliminare e imprescindibile che il collegio deve compiere d’ufficio.
La mancanza della prova formale, non sanabile con documenti equipollenti come una stampa del tracking online, ha di fatto impedito al processo di iniziare validamente. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, con buona pace delle ragioni che l’Amministrazione Finanziaria intendeva sostenere.
le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su un principio consolidato, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 627/2008). Il ragionamento è lineare: la produzione dell’avviso di ricevimento è richiesta dalla legge per garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Se la parte che riceve il ricorso (intimato) decide di non partecipare al giudizio, spetta a chi ha promosso l’impugnazione (ricorrente) dimostrare di averla messa in condizione di farlo. La prova di ciò è unicamente l’avviso di ricevimento o un suo duplicato ufficiale richiesto all’amministrazione postale. La Corte ha precisato che non è possibile concedere un nuovo termine per il deposito del documento mancante, né ordinare la rinnovazione della notifica, poiché la sanzione per questa omissione è, appunto, l’inammissibilità. La stampa dell’esito della spedizione, peraltro non aggiornata alla data dell’udienza, è stata considerata un mero atto di parte, privo di qualsiasi valore probatorio ufficiale.
le conclusioni
La sentenza rappresenta un importante monito sulla centralità del rispetto delle forme procedurali. La negligenza nel depositare un documento fondamentale come l’avviso di ricevimento può vanificare un intero percorso giudiziario, a prescindere dalla fondatezza delle proprie ragioni nel merito. La lezione è chiara: la prova della notifica non ammette surrogati. L’unica via per dimostrare di aver correttamente informato la controparte, specialmente se assente in giudizio, è il deposito dell’avviso di ricevimento. Qualsiasi altra documentazione, come il tracking online, non ha valore legale e conduce direttamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo definitivamente la porta a ogni ulteriore esame della controversia.
È sufficiente produrre la stampa del tracking online per dimostrare la notifica di un ricorso in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che una semplice stampata di “esito della spedizione” non è equipollente all’avviso di ricevimento e non è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica.
Cosa succede se l’avviso di ricevimento non viene depositato e la controparte non si difende?
In questo caso, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La mancata produzione della prova formale della notifica impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, viziando insanabilmente l’atto.
È possibile chiedere al giudice un nuovo termine per depositare l’avviso di ricevimento se ci si accorge della mancanza?
No. Secondo la sentenza, in una situazione del genere non è possibile concedere un termine per il deposito tardivo né disporre la rinnovazione della notifica, poiché il ricorso è già viziato da inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34141 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34141 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 29276-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis; –
contro
COGNOME NOME;
- intimato – avverso il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 09/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
procedimento n. 29276-18
Rilevato che:
- Con sentenza n. 1535/7/18 depositata in data 9 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1535/7/18 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME, esercente attività di trasporto merci su strada, relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2006 oltre sanzioni conseguenti alla violazione;
-In particolare, le riprese traevano origine dal recupero a tassazione di reddito in assenza di dichiarazione per l’anno d’imposta, la CTP accoglieva il ricorso ritenendo l’accertamento privo di motivazione idonea e non considerata la presenza di costi in presenza di accertamento induttivo puro. La sentenza della CTR confermava la sentenza di primo grado;
-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi. Il contribuente non si è difeso ed è rimasto intimato.
Considerato che:
-
In via pregiudiziale, dev’essere verificato d’ufficio il rispetto del contraddittorio, prima della disamina RAGIONE_SOCIALE censure dedotte dalle parti in relazione alla sentenza gravata. In ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: «la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della
prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notifica tono e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;
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l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio dr cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;
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in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
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il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avv so che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1» (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627, mai superata);
-
Orbene, nella presente fattispecie, in cui l’intimato non si è costituito né ha svolto attività difensiva, l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione non è stato prodotto anteriormente all’adunanza camerale, e nel fascicolo d’ufficio è stata rinvenuta solo una stampata di “esito della spedizione” che non può essere considerata equipollente alla relata, avendo tale potere solo il duplicato fornito dall’Agente notificatore, stampata oltretutto datata 3.1.2019 e, dunque, non aggiornata in riferimento all’adunanza camerale tenutasi il 24.10.2019;
Pertanto, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale rammentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.