Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13556/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in TORRE DEL GRECO INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
E CONTRO
REGIONE CAMPANIA, in persona del Direttore pro tempore -intimata-
avverso SENTENZA di C.T.R. della CAMPANIA n. 5669/2020 depositata il 24/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che
–NOME COGNOME impugna -affidandosi a tre motivi di ricorsola sentenza della C.T.R. della Campania, resa in sede di giudizio di rinvio, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento dell’importo di euro 6.615,00 di cui euro 828,26 a titolo di tasse automobilistiche;
-l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;
-il ricorso per cassazione è stato notificato all’avv.to NOME COGNOME difensore dell’ente della riscossione nel giudizio di rinvio
Rilevato che
-all’ente della riscossione RAGIONE_SOCIALE, originaria resistente, è succeduta ex d.l. 193 del 2016, conv. con mod. nella l. 225 del 2016, l’Agenzia delle Entrate Riscossione
-nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate Riscossione ad altro agente della riscossione trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata
delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass. Sez. 3, 17/01/2024, n. 1806, in relazione alla successione a Riscossione Sicilia s.p.a.).
-in tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore “ex lege”, cioè l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio da ordinarsi -in caso carenza di attività difensiva della parte intimata -ai sensi dell’art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell’Avvocatura generale in Roma. (Cass. Sez. U., 30/01/2020, n. 2087; cfr. anche Cass. Sez. U., 23/02/2021, n. 4845)
-deve, pertanto, disporsi ex art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione presso l’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Ordina alla parte ricorrente di rinnovare la notifica, notificando il ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione presso l’Avvocatura dello Stato.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025