Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. R.G. 19383-2019 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 4588/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 27.12.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2292/2014, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso cartelle di pagamento poste a fondamento di atto di pignoramento presso terzi;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. in via preliminare la Corte rileva la nullità della notifica del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che risulta eseguita al difensore nominato nel giudizio di appello e non, invece, all’RAGIONE_SOCIALE stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4845/2021; conf. Cass. n. 15129/2023);
1.2. l ‘individuazione nell’RAGIONE_SOCIALE stessa e non già nell’Avvocatura Generale dello Stato -del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 30008/2019 e ripreso nella successiva decisione n. 15911/2021) secondo cui la rappresentanza in giudizio di RAGIONE_SOCIALE da parte dell’Avvocatura dello Stato -anche nei casi in cui quest’ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione- non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933;
1.3. tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura erariale (Cass. n. 15911/2021, cit.);
1.4. è necessario, dunque, ex art. 291 c.p.c. ordinare alla parte ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE, presso la sede legale, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME