Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25165 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32219/2020 R.G. proposto da :
STANISCIA NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso il suo studio;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
nonchè contro AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE;
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1663/2020, depositata il 16 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’Agenzia delle entrate – Riscossione notificava a NOME COGNOME l’atto di intimazione dell’importo di euro 3.448.953,32 fondato sulle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA nonché sugli avvisi di accertamento n. TK011002259 e n. TK7011002948.
Il contribuente impugnava l’atto di intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
La Commissione adita, con sentenza n. 10388/2019, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente alla cartella n. 09720150167549383, rilevando l’esistenza di un giudicato esterno.
-Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1663/17/2020, depositata il 16 giugno 2020, accoglieva parzialmente l’appello , dichiarando la nullità della cartella n. NUMERO_CARTA per vizio di notifica.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Resiste l’ Agenzia delle entrate con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione, essendovi trattazione nella medesima udienza dei procedimenti per cui è stata avanzata l’istanza, giacché le controversie sono relative ad atti di accertamento diversi.
Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l’obbligo della riunione previsto dall’art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall’art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico (Cass. n. 25288/2023).
-Con l’ unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 139, 140, 143, 148, 324 c.p.c., 2967, 2909 c.c., 60 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica del processo verbale di constatazione e degli avvisi di accertamento n. TK011002259 e n. TK7011002948. Deduce, a tal fine, la sopravvenienza di un giudicato esterno riguardo la circostanza dibattuta nel presente giudizio (artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.), nonché la violazione degli articoli 139, 140, 143 c.p.c., 60 d.P.R. n. 602/1973, riguardando il motivo di impugnazione in sede di gravame non la corretta esecuzione o meno delle formalità dell’articolo 140 c.p.c. ma la contestazione del luogo dell’effettuata notifica. Sul punto, il contribuente ha contestato la circostanza per la quale risultava assolutamente noto all’erario notificante il fatto che la residenza a Tivoli non fosse effettiva e che l’erario avesse piena cognizione
della residenza presso cui riceveva regolarmente gli atti. Si evidenzia, inoltre, l’incapacità della documentazione prodotta a dimostrare l’effettiva notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento impugnate (artt. 148, c.p.c., 2967 c.c.). Sotto altro profilo si deduce la mancata notifica del processo verbale di constatazione.
2.1. -Il motivo è infondato.
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. n. 27013/2022; Cass. n. 11314/2018; Cass. n. 5478/2013).
Al riguardo, sotto il profilo dedotto dell’effettività della residenza non può esservi alcun giudicato esterno da far valere nel presente giudizio alla luce della sentenza invocata perché ogni procedimento notificatorio è a sé stante e non si discute in questa sede del ‘medesimo’ procedimento, su cui sarebbe potuto cadere il giudicato. La notifica del presente ricorso e della sentenza passata in giudicato fanno riferimento a periodi diversi e a procedimenti notificatori differenti. Rappresenta sostanzialmente un obiter l’affermazione secondo cui nella sentenza passata in giudicato dove si ha rilievo ad una notifica effettuata nel 2017 quando è risultato sconosciuto al medesimo indirizzo -si afferma
genericamente che sin dal 2015 gli atti venivano regolarmente notificati a Roma.
Non ricorre, pertanto, la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata. L’e ccezione riguarda elementi mutevoli (la residenza) e atti diversi, notificati in periodi distinti.
Inammissibile, comunque, è la censura sul luogo di residenza, perché c’è un accertamento in fatto della Commissione tributaria regionale sulle risultanze anagrafiche (Cass. n. 18472/2016), peraltro non contestato dal contribuente che si limita ad evidenziare il luogo della sua attività lavorativa. Nel caso di specie non è infatti smentito che sulla base delle evidenze anagrafiche a disposizione dell’amministrazione gli avvisi di accertamento erano stati notificati proprio nell’indirizzo di Tivoli. A Roma aveva sede lo studio professionale, non il luogo di residenza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell’atto di citazione eseguita nell’ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell’ordine tassativo dei luoghi cui all’art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s’intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto (Cass. n. 8252/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che vi sia stata una nuova iscrizione in un comune diverso.
Altresì infondato risulta il profilo riguardante la mancata indicazione nella relata del soggetto destinatario perché gli avvisi sono stati notificati tramite posta.
La notificazione di atti impositivi da parte dell’Ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. (Cass. n. 6702/2025)
Inammissibile risulta, infine, la questione della mancata notifica del processo verbale di constatazione, risultando legittime le notifiche degli atti impositivi, essendo la doglianza preclusa dalla regolare notifica dei successivi avvisi di accertamento.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione