Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13754 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5208/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata
E
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed
elettivamente dom.ta in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO
Controricorrente incidentale avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 1423/2016 depositata il 25/11/2016.
Cui è riunito il ricorso 5274/2017 proposto dalla
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici legalmente domicilia in Roma alla INDIRIZZO
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente dom.ta in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO
Controricorrente incidentale
NONCHE’
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del sindaco p.t.
Intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1423/2016 depositata il 25/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G. che ha concluso per la riunione dei giudizi ed il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, assorbito il ricorso incidentale.
Uditi i difensori di tutte le parti.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE propongono separati ricorsi, affidati, rispettivamente, a sei e due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria aveva respinto
l’appello di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE ed accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1423/2016 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la rendita catastale dovesse essere notificata alla cointestarla catastale-concessionaria; la società contribuente resiste con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, affidato a sei motivi, con riguardo ad entrambi i ricorsi proposti dalle amministrazioni.
In data 14 dicembre 2023, la società contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ex d.l. 119/2018, corredata da documentazione, nel giudizio iscritto al n. Rg 5274/2017, con la quale ha evidenziato che la definizione agevolata nei giudizi nn. Rg. 5206 e 5208 del 2017 ha condotto, la prima, all’estinzione e, la seconda, all’udienza pubblica, sostenendo che la definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia determinerebbe il medesimo esito per la controversia relativa alla attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale (Rg 5274/2017). Si assume, al riguardo, che una volta riconosciuta la definizione di entrambe le liti (per i giudizi nn. Rg. 5206 e 5208 del 2017) relative agli accertamenti ICI originariamente impugnati, si dovrebbe necessariamente estinguere anche la presente lite che riguarda l’atto catastale che era stato impugnato con i medesimi ricorsi avverso gli accertamenti ICI, solo in quanto atto prodromico a tali accertamenti.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha depositato memorie difensive chiedendo la riunione del giudizio 5274/17 al giudizio recante il n. Rg 5208/17.
Il P.G. ha concluso per la riunione dei giudizi ed il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, assorbito il ricorso incidentale.
MOTIVI DI DIRITTO
1.I ricorsi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tutti proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc.civ.).
Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione autonoma che, dopo la notifica del primo ricorso per cassazione, sia stata proposta sotto forma di ricorso principale si converte in ricorso incidentale, ed è ammissibile purché sia stata proposta nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 cod.proc.civ. e sia disposta la riunione dei ricorsi (sent. n. 6400/1999; n. 7135/1994; n. 12942/1992), condizione che nella specie sussiste poiché il primo ricorso è stato notificato dall’RAGIONE_SOCIALE il 13 febbraio 2017, mentre il ricorso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stato da quest’ultima proposto con atto notificato in data 16 febbraio 2017 e quindi nei termini prescritti per l’impugnazione incidentale.
Ricorso principale proposto dall’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. Rg 5274/2017.
Con il primo motivo di ricorso ( Rg 5274/2017) l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992) in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere che il ricorso introduttivo fosse stato ritualmente proposto anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già Ufficio RAGIONE_SOCIALE) atteso che non assume natura di atto impositivo, impugnabile, il classamento a seguito di procedura Docfa, laddove non siano state apportate variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte.
Con il secondo motivo si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 legge 342/2000, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che l’RAGIONE_SOCIALE fiscale era tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area, ove risulti intestatario catastale del bene.
Ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. Rg. 5208/2017.
4.Con la prima censura del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, si lamenta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ.; per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che l’imposta dovuta dalla contribuente è stata calcolata sulla base di una rendita catastale in atti, proposta dallo stesso proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile e non rettificata dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
In data 18 dicembre 2008, l’Autorità portuale, in qualità di proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘area, ha presentato una dichiarazione Docfa, proponendo l’accatastamento dei fabbricati scoperti per cui è causa nella categoria D/8, cui corrisponde il regolare assoggettamento a Ici.
Tale rendita è stata accettata, senza modifiche, dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed è pertanto divenuta definitiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 74, d.lgs. 342 del 2000: sulla base RAGIONE_SOCIALEa stessa il RAGIONE_SOCIALE ha doverosamente provveduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta.
5. La seconda doglianza deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 7, comma primo, lett. b), d.lgs. 504 del 1992, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ..
Con riferimento alle annualità in contestazione, la concessionaria RAGIONE_SOCIALE non ha versato l’Ici per le vaste aree scoperte dalla stessa utilizzate, pretendendo di rientrare in una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di esenzione, di cui all’art. 7, co. 1^, d.lgs. 504 del 1992; tuttavia, si assume che le norme sulle esenzioni hanno natura speciale e derogatoria RAGIONE_SOCIALEa norma generale, con la conseguenza che -in base alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALE Preleggi non possono essere applicate al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi tipiche e tassative.
In particolare, essendo esentata la categoria catastale E dall’obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Ici, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma primo, lett. b), d.lgs. 504 del 1992, la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione grava sul contribuente (in tal senso, Cass., sez. trib., 8 luglio 2015, nn. 14224-1422514226; Cass., sez. V, 15 settembre 2008, n. 23608).
6. Il terzo ed il quarto mezzo di ricorso prospettano violazione degli artt. 1 comma secondo, e 3, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.
Si sostiene che la sentenza impugnata è manifestamente illegittima in quanto fondata su un presupposto errato, rappresentato dall’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un’ipotetica distinzione normativa, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili, tra aree ‘coperte’ che dovrebbero ritenersi assoggettate ad Ici -e aree ‘scoperte’, asseritamente esenti dall’imposta; sostenendo che legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale è il concessionario RAGIONE_SOCIALE aree, indipendentemente dalla titolarità di diritti reali su di esse.
La sentenza di secondo grado si paleserebbe altresì illegittima giacchè, sostenendo l’imponibilità Ici dei soli immobili e non anche RAGIONE_SOCIALE aree ‘scoperte’, propugna un’ interpretatio abrogans RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Si obietta che tale norma è stata modificata dall’art. 18, terzo comma, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001) e prevede che, a far data dal 1° gennaio 2001, ‘ nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario ‘; modifica legislativa che ha avuto l’effetto di assoggettare ad imposta esattamente le aree ‘scoperte’ oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente vertenza.
Se infatti dovesse ritenersi, come sostenuto dai giudici di secondo grado, che l’Ici sia dovuta dal concessionario esclusivamente sulle aree ‘coperte’, ossia sui fabbricati in relazione ai quali il concessionario vanta un diritto di superficie, nessuna innovazione sarebbe stata apportata dall’intervenuta modifica legislativa, di cui all’art. 3, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che sarebbe rimasta lettera morta.
Al contrario, deve evidenziarsi come la citata modifica legislativa abbia avuto la precipua funzione di estendere il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Ici
a tutti i concessionari di aree demaniali coperte o scoperte, a prescindere dalla titolarità di diritti reali sulle stesse.
Deduce il ricorrente che con specifico riferimento alla portata innovativa di cui all’art. 3, primo comma, d.lgs. 504 del 1992, si sono pronunciate le Sezioni Unite, precisando che ‘ la fattispecie considerata dalla norma riguarda tuttavia -come è reso palese dal tenore RAGIONE_SOCIALEa disposizione -il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’area demaniale, che invece secondo la giurisprudenza di questa Corte -doveva ritenersi già soggetto a Ici ‘ (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3692; Cass., sez. trib., 7 giugno 2011, n. 12354).
Con il quinto motivo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 legge n. 342/2000, per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato l’atto impositivo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di notifica anche al concessionario, in quanto intestatario RAGIONE_SOCIALEa partita catastale, RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale attribuita al compendio attribuito in concessione.
Ricorso incidentale non condizionato RAGIONE_SOCIALEa società.
Con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato proposto sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione comunale, si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ.; per avere il decidente disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, . Si deduce che nell’ipotesi di soccombenza di una parte, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALEa società.
10. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto dalla Società sia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la contribuente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda di annullamento degli avvisi, per assenza di sottoscrizione del funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo; col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 87 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 nonchè RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla mancata sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo; si assume che se si dovessero ritenere implicitamente rigettate le eccezioni proposte, l’avviso sarebbe viziato per la presenza di una firma a stampa sull’avviso di accertamento. La terza censura prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda volta l’annullamento degli atti di accertamento Ici e dunque per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, legge n. 296 del 1996, legge n. 212 dei 2000, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riproposta in sede di gravame, con la quale la contribuente lamentava il deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘avviso che faceva riferimento ad altro atto non conosciuto dalla stessa. Con il quarto mezzo di ricorso si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 1996 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sulla mancata allegazione all’atto impositivo degli atti richiamati in motivazione. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta ancora la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia in ordine alla domanda volta alla riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dai giudici di primo di primo grado in ordine alla non applicabilità RAGIONE_SOCIALE rendite attribuite per i periodi antecedenti
alla loro messa in atti, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; si lamenta che il decidente non abbia pronunciato sulla pretesa retroattività RAGIONE_SOCIALE rendite proposte nel 2008 dall’autorità portuale alle annualità precedenti. Con l’ultimo strumento di ricorso si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. 504 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 RAGIONE_SOCIALEa legge 342 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma commi 2 e 3, d.m. n. 70 del 1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; nel caso si dovesse ritenere un implicito rigetto RAGIONE_SOCIALEa censura relativa alla irretroattività RAGIONE_SOCIALEa rendita proposta nel 2008, la ricorrente ricorda che la regola generale prevista dall’art. 5 citato in rubrica secondo il quale le variazioni RAGIONE_SOCIALE risorse catastali hanno efficacia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga RAGIONE_SOCIALEa procedura Docfa ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, ed essendo il termine di efficacia previsto dal citato art. 5, comma 2, ispirato a ragioni di uniformità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli accertamenti.
11.La contribuente ha depositato in data 14 dicembre 2023 la domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, corredata RAGIONE_SOCIALEa documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa suddetta definizione del giudizio introdotto dal RAGIONE_SOCIALE. Alla luce di detta documentazione, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente tra il RAGIONE_SOCIALE e la contribuente.
12.Resta da esaminare il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, atteso che nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, che si afferma conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, esso ha un duplice oggetto: uno derivante dall’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di lite fiscale pendente definibile, quindi, in base al d.l. 119/2018 ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa (Cass. del 07/06/2013, n. 14383;Cass.n.9178/2011;Cass. n. 5289/2010).
13.La prima censura del ricorso principale è priva di pregio, atteso che la società ha impugnato l’avviso di accertamento Ici per l’annualità 2005, sul presupposto che non le era stata notificata l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita, oltre che RAGIONE_SOCIALEa diversa categoria catastale. Al riguardo, si evidenzia che la società non ha preso parte alla procedura Docfa e che l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a mettere in atti la nuova rendita per le aree scoperte.
14.Il secondo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è destituito di fondamento, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Ritiene questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui (cfr. Cass. n. 807 del 2018).
L’art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342/00 prevede che . Secondo l’insegnamento di questa Corte, sussiste dunque in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima, sia soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d’informazione gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di classamento al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale, dovendo ritenersi sussistente in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie, il concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima, sia soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d’informazione gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000.
14.1.Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest’ultimo soggetto è da inoltrare l’atto che accerti l’inadempienza RAGIONE_SOCIALE‘accatastamento medesimo; qui l’esigenza che la risultanza catastale rappresenti
fedelmente la situazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che <( cfr. Cass. n. 7867/2016). 14.2. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio RAGIONE_SOCIALEa superfluità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto che l’ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l’ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l’ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il RAGIONE_SOCIALE proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile.
14.3. Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che ” In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima RAGIONE_SOCIALEa sua notifica al fine di individuare la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso “( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte RAGIONE_SOCIALEa retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì RAGIONE_SOCIALEa sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa provvisorietà RAGIONE_SOCIALEa precedente liquidazione o RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull’Amministrazione l’onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso incidentale (non condizionato) RAGIONE_SOCIALEa società va disatteso.
In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, cod. proc.civ., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 (” ratione temporis ” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta
a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”(Cass. del 16/05/2022, n. 15495; Cass. del 11/03/2022, n. 7992; Cass. n. 9977/2019).
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno motivato la compensazione sia per la complessità RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile sia per i contrasti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di merito sulla questione, conformandosi, dunque, ai principi di legittimità sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc.civ. cit..
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato estinto il giudizio introdotto dal RAGIONE_SOCIALE Rg. 5208/2017, e tenuto conto del tenore RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. ad esempio Cass., Sez. 5, n. 1343 del 18/01/2019), non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’articolo 1, comma 1 quate r, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo periodo del comma 13 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto, limitatamente al giudizio introdotto dal RAGIONE_SOCIALE, restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate.
Con riferimento al giudizio n. RG 5274/2017, il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato.
Deve essere respinto anche il ricorso incidentale non condizionato.
20.Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza nel giudizio Rg 5274/2017, le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto; la restante parte va posta a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
ricorrente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
-decidendo sui ricorsi riuniti;
-nel ricorso rg. n. 5208/17 (rapporto processuale con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE): dichiara estinto il giudizio per avvenuta definizione RAGIONE_SOCIALEa lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; dichiara che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo periodo del comma 13 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. cit., le spese del processo estinto, restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate;
-nel ricorso rg. n. 5274/2017 (rapporto processuale con RAGIONE_SOCIALE): rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; rigetta il ricorso incidentale non condizionato; compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità, ponendo il resto a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, liquidandole nella misura, già ridotta a ¾, di euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa