Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28422 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9807/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché COMUNE CASTELLAMMARE
contro
DI
STABIA
-intimato-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. 1, n. 5851/2023, depositata il 24/10/2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento TASI per l’anno 2018, n. 1 -063024-21-0083755-89, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del Comune di Castellamare di Stabia, non preceduto dalla notifica dell’atto di rettifica di rendita catastale, come previsto dall’art. 74 della l. n. 342 del 2000. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 11228/2022 del 24/11/2022, accoglieva il ricorso affermando che non era stata fornita la prova della notifica del nuovo classamento.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e, con la sentenza impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria della Campania accoglieva l’impugnazione, ritenendo infondato il rilievo della società ricorrente relativo alla mancata notifica della rendita da parte dell’Agenzia, atteso che era stato documentato che la contribuente era già a conoscenza della rendita modificata, avendo già proposto opposizione avverso altri avvisi di accertamento IMU e TASI, per annualità pregresse.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Comune di Castellammare di Stabia è rimasto intimato.
Con decreto datato 3.1.2025, questa Corte ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
Con istanza del 13.2.2025 la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. 9. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso, rubricato ‘violazione dell’art. 74, comma 1, della L.n. 342/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’, si lamenta che il giudice regionale, contrariamente rispetto ai principi affermati dai giudici di legittimità e dal giudice di primo grado, non ha considerato che, in assenza di prova della notifica alla ricorrente del nuovo classamento, il diverso classamento posto a base dell’accertamento impugnato doveva essere considerato inefficace.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura che non coglie la ragione della decisione.
In via generale si osserva che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione: il che non avviene quando, come in questo caso, l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso ad esplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass., sez. 1, 16/04/2021, n. 10128; Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19989) La Corte di Giustizia Tributaria, infatti, ha accolto l’appello affermando che: ‘è infondato il rilievo della società ricorrente che chiede l’annullamento dell’atto impugnato perché la rendita attribuita dall’Agenzia non sarebbe stata notificata. Invero, risulta documentato che la società era già a conoscenza della rendita modificata, avendo già proposto opposizione avverso altri avvisi di accertamento IMU/TASI, sempre per gli stessi immobili, ma per annualità pregresse sin dal lontano 2013, rendita modificata che comunque è stata comunicata unitamente all’atto impugnato’.
1.2. Non è stata, pertanto, negata la necessità legale, ai fini impositivi TASI, della previa notifica della rendita attribuita (negazione che si porrebbe effettivamente in contrasto con l’art. 74 cit. e con il costante indirizzo di legittimità in materia, come riportato anche in ricorso), ma è stato ritenuto che la notifica in questione doveva qui considerarsi come documentalmente provata dall’impugnazione, da parte della società, di pregressi atti impositivi basati sulla medesima rendita e che, tale impugnazione, presupponendo e dimostrando la piena, completa e risalente conoscenza della rendita, attestava la produzione di effetti del tutto equipollenti, anche quanto a tutela della posizione del contribuente ed autonoma impugnabilità, a quelli della sua notificazione da aversi, così, per avvenuta.
Come osservato nella proposta di definizione anticipata, si tratta di ragione decisoria che, indipendentemente dalla sua fondatezza, non risulta specificamente incisa dalla doglianza in esame, la quale si limita a ribadire nella presente sede di legittimità, anche mediante trascrizione letterale di tanto ampi quanto assodati arresti giurisprudenziali, la necessità legale della notificazione, senza farsi carico del convincimento (non solo in diritto, ma anche in fatto) del giudice di appello che, riformando sul punto la prima decisione, ha invece positivamente ravvisato, seppure attraverso le menzionate modalità, la regolare esecuzione dell’incombente.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.410,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE, di una somma ulteriore pari ad €. 1.205,00, nonché al pagamento della somma di € 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME