Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13588 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5285/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 1421/2016 depositata il 25/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
FATTI DI CAUSA
l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva l’appello dell’amministrazione finanziaria e del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1421/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che non era stata notificata la rendita alla società concessionaria e cointestataria catastale; la società contribuente resiste proponendo anche ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, affidato a sei motivi.
Aggiunge che la sopravvenuta sentenza di questa Corte (Sent. 26.7.2022, n. 23369), intervenuta tra le medesime parti e con riguardo alla medesima procedura DOCFA, ha stabilito l’illegittimità dell’attribuzione di categoria e rendita in assenza di notifica della medesima al soggetto passivo -concessionario.
La società ha depositato memorie difensive, deducendo che la definizione agevolata dei giudizi nn. Rg 5206 e 5208 del 2017 avrebbe determinato il medesimo esito per la presente controversia.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, nonchè per il rigetto del ricorso incidentale non condizionato.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel rilevare che il ricorso introduttivo era stato ritualmente proposto anche nei suoi confronti, atteso che il classamento a seguito di procedura Docfa, laddove non siano state apportate variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte, non assume natura di atto impositivo impugnabile.
Con il secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza ex art. 36 d.lgs. 456/1992 e dell’art. 132, n.4, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc.civ.; per avere i giudici regionali annullato l’atto impositivo, senza specificare se si trattasse degli avvisi di accertamento o anche del classamento, rispetto al quale non hanno esposto alcuna motivazione.
La terza doglianza lamenta violazione dell’art. 74 legge 342/2000, nonché dell’art. 1, comma 10, d.m. 701/1994, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ.; per avere i giudici territoriali erroneamente affermato che l’RAGIONE_SOCIALE fiscale era tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti intestatario catastale del bene.
5.Con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato si denuncia la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ.; per avere il decidente disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, . Si
deduce che nell’ipotesi di soccombenza di una parte, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
6.Con ricorso incidentale condizionato, la contribuente deduce (primo motivo) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda di annullamento degli avvisi, per assenza di sottoscrizione del funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo; col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli artt. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla mancata sottoscrizione dell’atto impositivo; si assume che se si dovessero ritenere implicitamente rigettate le eccezioni proposte, l’atto sarebbe viziato per la presenza di una firma a stampa sull’avviso di accertamento. Ciò in quanto la normativa rubricata prevede che i sistemi informatizzati trovino applicazione per i soli provvedimenti suscettibili di automatica elaborazione informatica e non per quei provvedimenti per i quali sia necessaria invece una motivazione. La terza censura prospetta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia rispetto alla domanda volta all’annullamento degli atti di accertamento Ici, e dunque per violazione dell’art. 1, comma 162, legge n. 296 del 1996, e 7 legge n. 212 dei 2000, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riproposta in sede di gravame, con la quale la contribuente lamentava il deficit motivazionale dell’avviso che faceva riferimento ad altro atto non conosciuto dalla stessa. Con il quarto mezzo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 1996 nonché dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sulla mancata
allegazione all’atto impositivo degli atti richiamati in motivazione. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia in ordine alla domanda volta alla riforma della sentenza emessa dai giudici di primo di primo grado in ordine alla non applicabilità RAGIONE_SOCIALE rendite attribuite per i periodi antecedenti alla loro messa in atti, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4, cod.proc.civ.; si lamenta che il decidente non abbia pronunciato sulla pretesa retroattività RAGIONE_SOCIALE rendite proposte nel 2008 dall’autorità portuale alle annualità precedenti. Con l’ultimo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 504 del 1992, nonché dell’art. 74 della legge 342 del 2000 e dell’art. 1, comma commi 2 e 3, d.m. n. 70 del 1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; nel caso si dovesse ritenere un implicito rigetto della censura relativa alla irretroattività della rendita proposta nel 2008, la ricorrente deduce che la regola generale prevista dall’art. 5 citato in rubrica, secondo il quale le variazioni RAGIONE_SOCIALE rendite catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura Docfa ai fini della determinazione della rendita catastale, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, ed essendo il termine di efficacia previsto dal citato art. 5, comma 2, ispirato a ragioni di uniformità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli accertamenti.
In primo luogo, si osserva che la definizione agevolata relativa all’imposta comunale non può riverberare alcun effetto sulla questione concernente la classificazione catastale dei fabbricati. In tema di condono fiscale, va esclusa la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, per le controversie in materia di dinieghi espressi o
taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili.
S.U. n. 5289 del 6 marzo 2010 hanno statuito che, nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, che si afferma conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, esso ha un duplice oggetto: uno derivante dall’impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di lite fiscale pendente, definibile quindi in base al d.l. 119/2018 ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa (Cass. del 07/06/2013, n. 14383; Cass. n.9178/2011; Cass. n. 5289/2010).
8. Merita accoglimento, invece, l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente con le memorie difensive, atteso che, anche nel presente giudizio, la società ha proposto ricorso incidentale in merito all’omessa notifica della rendita catastale, così come accertato dai giudici di appello.
Con la citata sentenza n. 23369 del 26 luglio 2022, questa Corte, nel giudizio tra le medesime parti, ha in proposito già affermato il seguente principio < in tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'RAGIONE_SOCIALE del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa ( Cass. n. 807 del 2018). L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che ; secondo l’insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica dell’attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell’area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell’imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d’informazione gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto dell’art. 6 della L. n. 212/2000>.
10. Il ricorso incidentale non condizionato va disatteso.
In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, cod. proc.civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (” ratione temporis ” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità” (Cass. del 16/05/2022, n. 15495; Cass. del 11/03/2022, n. 7992; Cass. n. 9977/2019). Nella fattispecie, i giudici di appello hanno motivato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, tenuto conto della complessità della normativa applicabile e del contrasto di orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito, conformandosi in tal modo ai principi di legittimità in merito all”interpretazione dell’art. 92 cit.
11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE, infondato in ogni sua parte, va rigettato. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale
condizionato. Deve essere respinto anche il ricorso incidentale non condizionato.
12.Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto; la restante parte va posta a carico della RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato;
-rigetta il ricorso incidentale non condizionato;
-compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità e pone il residuo a carico dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida, nella misura già ridotta di ¾, in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
-si dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto
Così deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di