Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6096/2019 R.G. proposto da :
COMUNE GENOVA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA n. 931/2018 depositata il 09/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società ricorrente è titolare di concessioni su aree site sul demanio nell’area portuale genovese e in tale qualità, a partire dal
2001, per effetto della entrata in vigore della L. n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria per il 2001) e della conseguente modifica all’art 3 D.lgs. 504/1992, è divenuta soggetto passivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Trattandosi di beni immobili non ancora accatastati, ha dunque versato a titolo di rendita presunta somme concordate tra il Comune e l’Autorità portuale, la quale – in qualità di soggetto proprietario ed intestatario della relativa partita catastale – ha presentato solo nell’anno 2008 la dichiarazione ai sensi dell’art. 2 D.M. 701/94 (cd. proc dura ‘Docfa’) per l’attribuzione della rendita catastale, di cui non veniva data comunicazione al concessionario.
Il Comune, in data 8/10/2013, ha notificato alla Società contribuente l’avviso di accertamento n. 73664/2008 ( per l’ anno di imposta 2008), corrispondente all a differenza dell’imposta versata e quella dovuta in seguito alla definitività della rendita proposta tramite Docfa (per totale di euro 13.790,00), con quantificazione non rettificata dall’amministrazione, senza irrogazione di sanzioni.
La contribuente ha proposto ricorso e la C.T.P. adita, con sentenza n. 1216, del 12/6/2014, ha respinto il ricorso, in ragione del fatto che nella fattispecie l’originaria quantificazione dell’imposta, solo provvisoria, era stata modificata a seguito di proposta di accatastamento (con procedura Docfa) da parte dello stesso ente proprietario, e che i valori proposti avevano poi trovato definitiva conferma senza variazione alcuna.
La RAGIONE_SOCIALE ha indi proposto appello avverso la suddetta pronuncia, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 74 L. 342/2000, e la CTR di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello. In particolare, ha osservato che il contribuente, in qualità di soggetto passivo, deve poter partecipare alla formazione della rendita catastale definitiva attraverso la procedura DOCFA ed eventualmente impugnare il procedimento. La mancanza di questa procedura è stata ritenuta
sufficiente per considerare illegittima la procedura di accertamento del Comune di Genova.
Avverso la suddetta sentenza di gravame, il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
Successivamente la società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare la parte ricorrente eccepisce la acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 931/2018 depositata il 9 luglio 2018, in ragione della quale si sarebbe formato il giudicato interno ai sensi dell’art. 2909 c.c., con conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Poiché il ricorso in Cassazione del Comune di Genova non riguarda e non contesta in alcun modo la mancanza della procedura Docfa (testualmente: ‘non ha contestato e chiesto la riforma della sentenza di secondo grado in oggetto nella parte in cui riteneva i llegittimo l’avviso di accertamento emesso ai fini ICI per non aver preventivamente instaurato la procedura Docfa e per non aver provato la presentazione della stessa da parte dell’Autorità Portuale’) per la quale l’appello della Società era stato accolto e l’avviso di accertamento annullato – la controricorrente conclude che la sentenza è divenuta definitiva per acquiescenza in quella parte e che, pertanto, il ricorso in Cassazione deve essere dichiarato inammissibile
1.1. L’eccezione è infondata.
La stessa, difatti, non coglie l’essenza della decisione di gravame, che non è incentrata sulla mancanza della procedura DOCFA, ma sulla mancata procedura di notifica (della DOCFA) nei confronti del concessionario.
1.2. Non merita quindi accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 l. 21/11/2000 n. 342, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c..
Il Comune sostiene che l’esclusione della necessità di una notifica, prevista dall’art. 74 della L. n. 342/2000, discende proprio dall’assenza di modificazioni della rendita proposta.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta invece l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. .
Il Comune evidenzia che non vi è stata alcuna autonoma determinazione del valore imponibile da parte del Comune. Al contrario, l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 è stata calcolata sulla base della rendita proposta dall’Autorità Portuale di Genova tramite la procedura “Docfa”. Questa rendita non è stata oggetto di alcuna rettifica da parte dell’Agenzia del Territorio, che l’ha ritenuta evidentemente adeguata, acquisendo quindi carattere di definitività.
I motivi possono essere trattati insieme, in quanto strettamente connessi, e risultano accoglibili nei limiti appresso indicati.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che in tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell ‘area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene (Cass. 16/01/2018, n. 807 (Rv. 647099 01)).
Con successiva pronuncia ha ribadito tale orientamento, affermando che ‘8. (…) A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della
partita. (…)”. Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui ” In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l’atto non notificato al concessionario di un’area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (vedi Cass. n. 807 del 2018). Secondo l’insegnamento di questa Corte, sussiste dunque in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica dell’attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell’area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell’imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d’informazione gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto dell’art. 6 della legge n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell’avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell’atto di classamento al concessionario dell’area demaniale mari ttima, in quanto intestatario catastale’.
Con ulteriore pronuncia ha anche precisato che, in tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene e sia rimasto estraneo alla procedura Docfa (Cass. 27/05/2024, n. 14678 (Rv. 671405 – 01)). Si richiama quanto recentemente stabilito, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, anche da Cass. n. 14642/24.
Ne deriva che la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio, atteso che dalla giurisprudenza appena analizzata emerge che è anche necessario, affinché sussista obbligo di comunicazione della attribuzione catastale, che la concessionaria risulti iscritta nel catasto con riferimento alle partite in oggetto, oltre che essere rimasta estranea dalla procedura DOCFA; ciò con riguardo agli specifici immobili tassati ed allo specifico momento dell’attribuzione.
Ora, nella sentenza impugnata gli avvisi del Comune sono stati tout court annullati sul presupposto (di per sé non sufficiente) che: ‘ il contribuente in qualità di soggetto passivo deve poter essere in grado di partecipare nella formazione, mediante la procedura Docfa, della rendita catastale definitiva ed, eventualmente, impugnare il provvedimento. La mancanza di questa procedura, assorbendo ogni altra doglianza, è sufficiente per ritenere illegittima la procedura ‘. Là dove, come si è detto, in tanto il contribuente aveva titolo di partecipare alla procedura e ricevere la notifica della rendita rinveniente da una Docfa proposta da altri, in quanto -appunto -intestatario di partita.
Tale circostanza non è stata vagliata dal giudice di merito, e dovrà essere valutata in sede di rinvio.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .