Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29207 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29207 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26281-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 948/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 2/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa COGNOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 15432/2016 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica IMU annualità 2012, con riguardo all’immobile, di proprietà della contribuente, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO 355 , sul presupposto della mancata prova della notifica dell’atto pregiudiziale, consistente nella modifica della rendita catastale, successiva all’1.1.2000 ;
l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
la società contribuente ha infine depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione, sollevata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, di non autosufficienza e di difetto di specificità
del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art. 366, 1 comma cod. proc. ed avendo la ricorrente, contenendo il ricorso l’esposizione RAGIONE_SOCIALE fasi del giudizio e degli elementi essenziali per consentire a questa Corte l’individuazione dell’oggetto e dei più rilevanti atti svolti nella fase di merito, parimenti indicando, all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, le norme asseritamente violate dal giudice di appello;
2.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione de ll’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza della variazione catastale, in quanto in data 30.10.2009 aveva acquistato, con atto pubblico, l’immobile in questione, ed in quella sede sarebbe «emersa la nuova rendita catastale», ed essendo stata inoltre definita con sentenza n. 2270/27/2016 dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ICI 2011 , rigettata «sul presupposto della definitività della modifica della rendita catastale … in contestazione»;
2.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto prive di fondamento le contestazioni relative al difetto di conoscenza della rettifica della rendita catastale a fronte dell’indicazione nell’atto di compravendita del 30.12.2009 e nel catasto , senza dar conto della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, circa la notifica della variazione di classamento;
2.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate;
2.4. non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie in esame, l’immobile in questione sia stato oggetto di variazione catastale in data 10.6.2008 nei confronti della dante causa dell’odierna società ricorrente;
2.5. ne consegue che la rettifica del valore da parte dell’Amministrazione sia certamente successiva al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il RAGIONE_SOCIALE può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. 8 luglio 2009, n. 16031);
2.6. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile, come dianzi illustrato, dalle risultanze dell’atto di compravendita dell’immobile in questione, in cui sarebbe «emersa» la nuova rendita catastale, e d all’esito dell’impugnazione di precedente avviso di rettifica ICI relativamente alla definitività della modifica della rendita catastale;
2.7. ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l’atto dell’RAGIONE_SOCIALE del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto e la causa, non necessitando di altri accertamenti in punto di fatto, può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre il progressivo consolidamento della
giurisprudenza in materia rende opportuno compensare le spese del merito
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna le parti controricorrenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità