Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25312/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 393/2017 depositata il 20/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
7RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 393/2017, depositata il 20 marzo 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria accoglieva l’appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 1182/14 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Genova. Il giudice di appello rilevava: a) che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI annualità 2008, relativa ad un’area demaniale sita nel porto di Genova, di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, attribuita in concessione alla RAGIONE_SOCIALE; b) che la concessionaria aveva lamentato la mancata notifica RAGIONE_SOCIALEa nuova rendita catastale sulla cui base era stato liquidato il tributo, nonché l’erronea quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte oggetto di concessione; c) che la Commissione di primo grado aveva erroneamente accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, ritenendo invece che l’obbligo di notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita di cui all’art. 74 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342 del 2000 operasse solo nei confronti del proprietario.
Avverso la sentenza di appello, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Genova ha depositato controricorso.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. In particolare, il Comune di Genova ha eccepito il giudicato esterno dato dalla sentenza di questa Corte n. 13136/2019 che ha deciso la medesima questione con riferimento ad annualità diversa.
La società insiste sull’obbligo RAGIONE_SOCIALEa previa notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicabilità quale base imponibile RAGIONE_SOCIALEa imposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex artt. 1, comma 2, e 36 d.lgs. 546/1992, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, primo comma, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; per avere i giudici regionali omesso di esaminare le deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALEa società concernenti l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita rettificata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo mezzo veicola il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza – ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. – per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; si assume che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di appello risulta contraddittoria ed illogica, laddove afferma che la DOCFA è presentata dal concessionario, senza tuttavia esplicitare le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘attività dichiarativa posta invece in essere, come nella specie, dal concedente.
La terza censura denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici d’appello avrebbero erroneamente affermato l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale attribuita a seguito di una richiesta di variazione catastale, mediante procedura DOCFA presentata dall’autorità RAGIONE_SOCIALE, accolta senza alcuna modifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non operasse tale obbligo di notifica nei confronti dei del concedente.
Con il quarto ed il quinto motivo, la società ricorrente ripropone la medesima censura di cui al terzo motivo attraverso l’art. 360, primo comma, n.4), c.p.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5), avendo la CTR omesso di considerare che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa Docfa da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non esimeva dall’obbligo di notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita nei confronti del concessionario.
Con il sesto ed il settimo strumento di ricorso, si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c., per avere la Regionale ritenuto inammissibile la riproposizione in sede di gravame dei motivi di
ricorso, assorbiti in prime cure, con i quali la società denunciava il difetto di motivazione e chiedeva disporsi la consulenza tecnica per .
In particolare, con il sesto mezzo si deduce che l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia, ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni formulate in primo grado e che queste possono essere riproposte al fine di sollecitare la discussione e la decisione su di esse. L’ultimo motivo lamenta l’omessa pronuncia in merito alla dedotta errata quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte non potevano essere soggette ad ICI, mancando il presupposto impositivo di cui all’art. 1 del d.lgs 504/92, in quanto aree non edificabili e prive di autonomia rispetto alle unità immobiliari.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dall’amministrazione locale con le memorie, in quanto la decisione invocata concerne la classificabilità in categoria D) RAGIONE_SOCIALEe aree scoperte, mentre nella fattispecie sub iudice è controverso l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa previa notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita al concessionario che non ha partecipato alla procedura DOCFA.
Deve essere divisato, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso.
La contraddittorietà interna tra le diverse parti RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, può assumere rilevanza, quale vizio RAGIONE_SOCIALEa stessa, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo moRAGIONE_SOCIALEo funzionale (Cass. 2747 del 05/02/2021).
Segnatamente, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile”, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)
esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e non renda, quindi, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). Nella specie, i giudici territoriali, nel qualificare il concessionario come longa manus del proprietario del compendio, hanno affermato che non aveva il diritto di ricevere la notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 citato in rubrica, tanto più che la Docfa non risultava essere stata rettificata dall’RAGIONE_SOCIALE. Per quanto errata, la decisione espone l’iter logico – giuridico che ha fondato il convincimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione.
10.La prima censura è inammissibile.
Vale osservare, in primo luogo, che l’esame RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive, nonché la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass.
12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014).
11.La terza censura del ricorso è fondata, con assorbimento RAGIONE_SOCIALEe residue doglianze.
L’art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342/00 prevede che:” A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari RAGIONE_SOCIALEa partita. (…)”. Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui ” In tema di ICI, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342 del 2000, l’RAGIONE_SOCIALE del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l’atto non notificato al concessionario di un’area demaniale marittima intestatario RAGIONE_SOCIALEa partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (vedi Cass. n. 807 del 2018).
Secondo l’insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima, sia soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d’informazione gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento Ici
all’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di classamento al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale.
Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest’ultimo soggetto è da inoltrare l’atto che accerti l’inadempienza RAGIONE_SOCIALE‘accatastamento medesimo; qui l’esigenza che la risultanza catastale rappresenti fedelmente la situazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che <( cfr. Cass. n. 7867/2016). Nel caso di specie, risulta che tra gli intestatari RAGIONE_SOCIALEa partita catastale figurasse anche il concessionario che, pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto attributivo RAGIONE_SOCIALEa rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui ” In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile RAGIONE_SOCIALEa procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può
motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente.” (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio RAGIONE_SOCIALEa superfluità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto che l’ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l’ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l’ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile ( v. Cass. 14025/2019). Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che ” In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima RAGIONE_SOCIALEa sua notifica al fine di individuare la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso “( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte RAGIONE_SOCIALEa retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì RAGIONE_SOCIALEa sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa provvisorietà RAGIONE_SOCIALEa precedente liquidazione o RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso
sull’Amministrazione l’onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento.
In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; segue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
Le spese dei gradi di merito vengono compensate, con accollo in capo al Comune di quelle del presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione avviene come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
-Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente;
-compensa le spese del giudizio di merito;
-condanna l’ente comunale alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso nell’adunanza camerale del 16 maggio 2024 RAGIONE_SOCIALEa