Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ROMA CAPITALE
-intimato – avverso la sentenza n. 1155/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI CATANZARO, depositata il giorno 7 settembre 2021;
CARTELLA DI PAGAMENTO -NOTIFICA A FAMILIARE CONVIVENTE -RACCOMANDATA INFORMATIVA -SPEDIZIONE – PROVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7316/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
nonché contro
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con separati atti introduttivi, NOME COGNOME domandò giudizialmente l’annullamento di una comunicazione di iscrizione di ipoteca e di una intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, emesse nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE ed ambedue facenti seguito alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
A suffragio della domanda, dedusse, in sintesi: l’inesistenza o la nullità della notifica degli atti prodromici; l’estinzione RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie per decorso del termine di prescrizione; l’erroneo calcolo di interessi e maggiorazioni; il vizio di motivazione degli atti contestati; la violazione degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Riunite le controversie, le domande – per quanto ancora qui d’interesse – sono state rigettate dal Tribunale di Castrovillari.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resistono, con unitario controricorso, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Non svolge difese in sede di legittimità Roma Capitale.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ..
r.g. n. 7316/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica della cartella (prodromica agli atti contestati) eseguita da messo dell’agente della riscossione mediante consegna a familiare convivente del destinatario: il ricorrente contesta, in particolare, la fede privilegiata attr ibuita alla dichiarazione dell’agente notificatore , contenuta nella relata, di spedizione della raccomandata informativa.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ..
Sostiene parte ricorrente il mancato perfezionamento della notifica della cartella per difetto di prova in ordine alla spedizione e ricezione della raccomandata informativa, dimostrabile unicamente mediante la produzione (nel caso omessa) dell’avviso di ri cevimento.
Il terzo motivo prospetta l’inesistenza del debito, in ragione della emissione (in epoca successiva alla sentenza impugnata) di pronunce definitive di annullamento della cartella sottesa agli atti contestati, con derivante accertamento negativo del credito.
Il quarto motivo lamenta l’illegittimo addebito e calcolo RAGIONE_SOCIALE maggiorazioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in difetto di enunciazione analitica del computo di dette maggiorazioni.
È preliminare lo scrutinio del secondo motivo, il quale investe il perfezionamento (nonché la modalità di prova in giudizio) della notifica della cartella, avvenuta, come detto, mediante consegna dell’atto ad opera di messo notificatore a familiare convivente con il destinatario.
L’assunto di parte ricorrente circa la necessità della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa è infondato.
Attesa la relatio compiuta dall’ultimo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento) alle disposizioni dettate dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nella lettera b-bis ) del primo comma di quest’ultima
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norma che va individuato il paradigma di riferimento, che così recita: « se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell ‘ atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mez zo di lettera raccomandata ».
Nell’esegesi di tale dato normativo, questa Corte ha precisato che l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani d i persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati ( ex aliis, Cass. 04/05/2022, n. 14093; Cass. 03/02/2017, n. 2868).
Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo convincimento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa ‘ semplice ‘ (contenente la notizia dell’avvenuta consegna dell’atto : comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo «C.A.N.») senza necessità di impiego dell’avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che l ‘ atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (così, ex aliis, Cass. 27/01/2022, n. 2377; Cass. 30/01/2020, n. 2229; Cass.
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20/03/2019, n. 7892; Cass., Sez. U, 31/07/2017, n. 18992; Cass. 10/10/2017, n. 23765; Cass. 06/09/2017, n. 20863).
6. È invece fondato il primo motivo di ricorso.
Onde motivare la validità della notifica della cartella, il giudice territoriale ha ritenuto provato l’invio della raccomandata informativa in base alla dichiarazione dell’agente notificatore , riportata nella relata di notifica e così formulata « della consegna ho informato il destinatario con raccomandata », attestazione cui ha attribuito valenza fidefacente sino a querela di falso, dacché rilasciata dall’ufficiale della riscossione.
L’argomentazione non è conforme a diritto.
Sull’argomento, va data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di siffatta raccomandata con l’indicazione del solo numero (e non anche del nome e dell’indirizzo d el destinatario) copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero (così Cass. 12/07/2018, n. 18472; Cass. 22/05/2015, n. 10554).
Si spiega. L’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai « fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti »: l’attestazione dell’ufficiale giudiziario o dell’agente notificatore di aver inviato una raccomandata (di cui, se del caso, menzioni anche il numero) copre, sino a querela di falso, soltanto la circostanza dell’avvenuto inoltro di una raccomandata (ovve ro quella contrassegnata dai riferimenti identificativi numerici, ove specificati) ma no n somministra alcuna indicazione circa l’indirizzo di spedizione , né in ordine al destinatario della missiva (così, oltre alle pronunce sopra citate, Cass. 08/05/2015, n. 9358; Cass. 04/04/1998, n. 3497).
Mancando detti indispensabili elementi, normalmente desumibili dalla ricevuta di spedizione che, ad essa allegata, facesse corpo con la
relata, risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell’atto notificato da parte del suo destinatario.
Ne consegue che, qualora nella relata di notificazione sia attestato unicamente l’invio di una raccomandata informativa (ancorché con la menzione del numero della stessa), tanto, in difetto di altri elementi che con essa facciano corpo, non consente di ritenere perfezionata la modalità notificatoria di cui all’art. 60, primo comma, lett. b -bis) del d.P.R. n. 600 del 1973.
Occorre invece, a tal fine, che la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell’inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall’ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione (sul tema, Cass. 19/07/2019, n. 19547; Cass. 08/01/2019, n. 232; Cass. 04/06/2018, n. 14163).
Traspare palese allora il vizio inficiante il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, consistente nell’aver desunto dall’attestazione di spedizione apposta sulla relata dall’agente notificatore (oltremodo priva della menzione del numero identificativo della missiva e di alcun altro elemento da cui desumere i visti, indispensabili, dati identificativi) l’avvenuto inoltro al destinatario dell’atto della raccomandata informativa e nell’aver ritenuto, in difetto di tale ind efettibile adempimento, provata la notifica della cartella di pagamento.
7. L’accoglimento di tale motivo assorbe, per logica pregiudizialità, lo scrutinio del terzo e del quarto motivo.
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In definitiva: rigettato il secondo motivo di ricorso, accolto il primo ed assorbiti i restanti, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame della controversia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado.
P. Q. M.
Rigetta il primo motivo di ricorso.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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