Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6319 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6319 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: cartella di pagamento -notifica poste private -condizioni – cornice temporale – ricostruzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1830/2025 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante;
-intimata – avverso la sentenza n. 4351/14/2024 della Corte di giustizia tributaria di 2° della RAGIONE_SOCIALE depositata il 6/6/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° della RAGIONE_SOCIALE n. 4351/14/2024 veniva accolto l’appello principale proposto dall ‘agente della riscossione e rigettato l’appello incidentale di NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 2347/11/2020 che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avente ad oggetto l’intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento per II.DD., IVA, asseritamente a lui non notificate.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo assorbente la preliminare questione della prescrizione dei crediti di cui
alle cartelle di pagamento sottese all’intimazione opposta, sul presupposto che la loro notifica non fosse stata rituale, in quanto, avvenuta a mani del portiere dello stabile, non era stata seguita dall’inoltro della prevista raccomandata informativa.
La decisione veniva riformata dal giudice di appello, che accertava il perfezionamento della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottostanti, escludeva che fosse maturata la prescrizione dei crediti oggetto di ripresa, e riteneva infondate le doglianze di difetto di sottoscrizione dei ruoli, come pure di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate.
Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE con controricorso; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8 L. 890/1982, per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE ritenuta acquisita la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche all’intimazione impugnata in assenza del l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, ex art. 139 cod. proc. civ., non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Con il secondo motivo viene dedotta, ai fini de ll’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 poiché la sentenza avrebbe erroneamente concluso affermando la regolare
notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche all’intimazione impugnata, omettendo di considerare che all’epoca dei fatti di causa la notificazione a mezzo del servizio postale sarebbe stata attività riservata al fornitore del servizio universale ‘RAGIONE_SOCIALE‘. RAGIONE_SOCIALE avrebbe provveduto all’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a mani del portiere avvalendosi di soggetto non abilitato, nello specifico ‘RAGIONE_SOCIALE‘, anteriormente all’entrata in vigore della Legge 124/2017, quando l’unico operatore postale abilitato alle notifiche era RAGIONE_SOCIALE, la notifica a mezzo poste private sarebbe nulla se non addirittura inesistente.
3. Con il terzo motivo viene lamentata, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948 cod. civ. per la mancata pronuncia da parte giudice dell’intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi portati dalle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata. Il giudice di appello, infatti, si sarebbe limitato genericamente ad affermare che le pretese impositive relative alle cartelle non erano prescritte in quanto il termine di prescrizione applicabile sarebbe decennale. Invece, il tema di prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni’ e, in tema di prescrizione degli interessi, l’art. 2948 cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.2719 cod. civ. e 139 cod. proc. civ. per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado della RAGIONE_SOCIALE ritenuto provata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sulla base di documenti inutilizzabili. Il ricorrente contesta l’utilizzabilità ai fini probatori della copia degli atti depositati da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, pur a fronte del loro tempestivo disconoscimento.
Dev’essere esaminato in via prioritaria il secondo motivo, più liquido, che è fondato.
5.1. Va premesso che la notifica della cartella in questione, riprodotta a pag.8 del controricorso, non è stata eseguita dall’agente della riscossione a mezzo posta, bensì a mezzo di messo notificatore ex art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, come si legge a pag.10 del controricorso e come del resto si evince dalla firma del notificante nella suddetta cartolina riprodotta. Tuttavia, in assenza del consegnatario, è stata spedita la raccomandata informativa, ma non a mezzo posta, bensì da parte di operatore privato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, a riprova, lo stesso controricorrente (pag.8 controricorso) produce elenco RAGIONE_SOCIALE distinte di accettazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate, e tale segmento finale, necessario al legittimo completamento del procedimento notificatorio, è contestato dal ricorrente.
5.2. Orbene, la questione della validit à -invalidit à -inesistenza della notificazione di atti giudiziari e processuali è stata affrontata e recentemente risolta dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. 299 del 2020; conformi, Cass. n.2299 del 2020, Cass. n. 16366 del 2021), nel senso che, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilit à̀ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di
posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della suddetta nullit à per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva per ò ai fini della tempestivit à del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perch é sprovvisto di titolo abilitativo.
5.3. Lo stesso problema è stato vagliato con riguardo alla notificazione degli atti tributari impositivi, assunti quale species del genus degli atti amministrativi, con affermazione di validit à della stessa qualora realizzata, da operatore postale privato licenziatario, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione del servizio di posta attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017. La giurisprudenza della Sezione (v. Cass. n. 15360 del 2020; conforme, Cass. n.21011 del 2021) ha poi stabilito – anche in ragione dell’evoluzione interpretativa che ormai configura come assolutamente residuale l’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 14916 del 2016) -che, in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, è valida la notifica compiuta, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017, tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla ‘licenza individuale’ di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.
5.4. A distanza di alcuni anni dalla sua enunciazione, in quanto ancora attuale d ev’essere pertanto data continuità anche nella presente fattispecie al principio di diritto secondo il quale: «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validit à per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, l à dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilit à dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del d.lgs. n. 58/2011, cos ì come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124/2017».
Inoltre, non vi è dubbio che l’art. 1, della legge n. 124/2017 è privo d’efficacia retroattiva, non essendo esso una norma interpretativa (cfr. Cass. n. 16366 del 2021; Cass. n.15360 del 2020): le stesse SSUU (Cass. Sez. U. n.8416 del 2019) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/2011, la legittimit à della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.
5.5. Tirando le fila da quanto precede, il momento di spedizione della raccomandata informativa da parte dell’operatore privato incaricato dal messo notificatore è avvenuto in data 18.11.2010 a quanto si evince
da pag.8 del controricorso, ossia anteriormente all’arco temporale per il quale la giurisprudenza ammette la notificazione tramite posta privata degli atti amministrativi-tributari, compreso tra il 2011 (d.lgs. 58/11 di novella del d.lgs. 261/99 di recepimento della Dir. 2008/6/CE di modificazione della Dir. 97/67/CE) e il 2017 (1.124/17), e va esclusa efficacia interpretativa/retroattiva alla L. 124/17. Prima della liberalizzazione dell’attività di notifica, e a maggior ragione anteriormente al periodo di salvezza, non era consentito da parte del servizio privato il compimento dell’attività di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandate. A ciò si aggiunge che non vi è neppure data certa di tale spedizione, poiché il timbro circolare datato ‘18.11.10’ nell’elenco distinta di accettazione raccomandate a pag.8 del controricorso è apposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE
In accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
La controricorrente dev’essere inoltre condannata al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate per il primo grado in euro 3.400 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e ad euro
200,00 per spese borsuali IVA e Cpa; per il secondo grado in euro 3.900 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e ad euro 200,00 per spese borsuali IVA e Cpa; per il giudizio di legittimità in euro 3.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e ad euro 200,00 per spese borsuali IVA e Cpa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME