Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 73 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 73 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25045/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania, NAPOLI n.
940/2018 depositata il 02/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso l’ingiunzione di pagamento per ICI dal 2004 al 2008 (notificata con P.E.C.);
ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, integrato anche da memoria, con richiesta di rigetto del ricorso;
il Comune di Benevento ha depositato controricorso con richiesta di rigetto del ricorso.
RAGIONI AVV_NOTAIO DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti; con il raddoppio del contributo unificato.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, d. lgs. n. 261 del 1999, 24 della Costituzione, e 1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006 n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Per la ricorrente, la notifica degli avvisi di accertamento, notificati tramite poste private, sarebbe inesistente.
Gli avvisi di accertamento (n. 80, 44, 47, 37 e 12 del 2009) sono stati notificati il 4 gennaio 2010, il primo, ed il 29 dicembre 2009, gli altri quattro.
Gli stessi, quindi, devono ritenersi ritualmente notificati anche tramite poste private. Infatti, rileva nel caso in giudizio la direttiva n. 2008/67CE del 20 febbraio 2008: «In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della
contro
parte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass. Sez. U., 10/01/2020, n. 299, Rv. 656575 – 01).
Conseguentemente le notifiche degli avvisi di accertamento devono ritenersi legittime, in quanto non è in discussione la tempestività del ricorso nei confronti degli atti notificati con le poste private, ma solo la loro effettiva consegna. Il ricorso è stato proposto avverso l’ingiunzione di pagamento.
Per completezza si rileva, inoltre, che «In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali» (Cass. Sez. 5, 20/07/2020, n. 15360, Rv. 658427 – 01).
La notifica degli atti presupposti nel 2009 e nel 2010 non rende tale giurisprudenza direttamente applicabile, ma non può certo sostenersi l’inesistenza delle notifiche con le poste private dopo la citata direttiva n. 2008/67/CE del 20 febbraio 2008.
3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, dato dalla corrispondenza degli avvisi di ricevimento prodotti (in copia) agli atti di accertamento prodotti. Il motivo è infondato in quanto la CTR, nella sentenza impugnata, espressamente evidenzia come ‘l’avvenuta notifica è stata pienamente provata in quanto dalla relata si evince chiaramente l’atto notificato essendovi riportata la serie numerica’. Conseguentemente, ness un omesso esame
sussiste, avendo la CTR vagliato la regolarità delle notifiche (con la serie numerica); peraltro, nelle controdeduzioni del Comune si riproducono gli avvisi di accertamento e le notifiche con i relativi accoppiamenti e numeri di protocollo.
Con il terzo motivo la ricorrente, ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, la produzione in giudizio di una notifica di altro atto (e non dell’ingiunzione oggi impugnata).
La produzione dell’avviso di ricevimento dell’ingiunzione risulta sufficiente, come ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata per la prova della notifica; inoltre, in considerazione del ricorso in primo grado avverso l’ingiunzione , l’atto ha comunque raggiunto lo scopo.
Il problema della decadenza (pure prospettato) non risulta sia stato oggetto di impugnazione nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che la relativa questione è preclusa.
Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art 91, cod. proc. civ., per la condanna alle spese) è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per il Comune ed in euro 5.500,00 per RAGIONE_SOCIALE, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME