Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3745 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15196/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MC COGNOME MONICA RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 502/2020 depositata il 23/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 53/2/2019, depositata il 5 aprile 2019, la CTP di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE, reputando che la notifica di alcune delle cartelle indirizzate a detto ente fosse viziata, in quanto o era stato ‘ utilizzato il servizio di poste private ‘ oppure era maturato il ‘ termine di prescrizione breve ‘. L’Agente della riscossione proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ribadendo la regolarità della notifica e il mancato decorso del termine di prescrizione. La CTR accoglieva solo in parte l’appello anzidetto, confermando il riscontrato difetto di notifica in relazione a talune di esse.
Il ricorso per cassazione dell’Agente della Riscossione è affidato a un solo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello confermato la sentenza di prime cure ‘ laddove è stata dichiarata la notifica eseguita con l’ausilio di un vettore privato ‘.
Il motivo è fondato.
La fattispecie attiene a notifica tramite posta privata di atti tributari.
Questa Corte ha statuito che ” In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico
titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art.5, comma 1, del d.lgs. n.261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali ” (Cass. n. 15360 del 2020 richiamata anche da Cass. n. 25521 del 2020).
Nel caso di specie le notifiche controverse si collocano tutte entro il perimetro temporale ricompreso fra il 17 luglio 2014 e il 30 marzo 2017.
Non è in discussione che l’operatore postale privato sia stato in possesso di licenza individuale.
Merita aggiungere che trattandosi qui di notificazione di atto amministrativo tributario e non di notificazione di atto giudiziario non trova applicazione il principio di diritto affermato dalle Sez. Un. di questa Suprema Corte con sentenza 10 gennaio 2020, n. 299, secondo cui « In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 ».
Neppure trova qui applicazione l’ulteriore principio di diritto affermato dalla citata decisione delle Sezioni Unite secondo cui « La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale dalla data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo ».
Il primo dei principi di diritto or ora riassunti non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atti sostanziali tributari a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs.. n. 58 del 2011 e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124/2017.
Neppure ha quindi ricadute ai fini della decisione del presente giudizio, non già unicamente sotto il solo profilo consequenziale, il secondo principio di diritto affermato dalla succitata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui « La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale dalla data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo ».
L’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, entrato in vigore il 6 agosto 1999, nella sua formulazione originaria, stabiliva al comma 5, che « Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 » al fornitore del servizio universale, Poste Italiane, «g li invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative », intendendosi per tali « le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare di evidenza pubblica ». La norma, dopo altre modifiche sulle quali non occorre soffermarsi, in quanto non incidenti sulla tematica in esame, fu quindi ancora modificata, con decorrenza dal 30 aprile 2011, dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, per effetto del quale il succitato art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, concernente, come da rubrica, i ” Servizi affidati in esclusiva ” fu delineato nuovamente nei termini di seguito riportati: 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L’art. 10 della L. 3 agosto 1999, n. 265, entrata in vigore il 21 agosto 1999, aveva a sua volta modificato l’art. 18 della L. 1981, n. 689, inserendovi al comma 6, in tema di notifica dell’ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, la previsione in virtù della quale « la notificazione dell’ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 », riguardante le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Il tenore letterale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999 conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d. D.Lgs. n. 261/1999 (Cass. n. 21011 del 2021), venendo in rilievo il principio per cui ‘ In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali ‘ (Cass. n. 15360 del 2020).
La conclusione in tema di validità della notifica dell’atto impositivo, la cui notifica sia stata compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58/2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124/2017, mediante licenziatario di posta privata appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali, come confermato, da ultimo, in subiecta materia , proprio dalla citata Cass., Sez. Un., n. 299 del 2020; ma, soprattutto, essa appare consonante con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass., Sez. Un., 26 marzo 2019, n. 8416.
La citata pronuncia, riferita a notifica di ordinanza ingiunzione amministrativa, evidenzia come il succitato art. 18, comma 6, della I. n. 689/1981, nel riferirsi alla notifica dell’atto secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, preveda solo una possibilità ulteriore rispetto alla notifica direttamente da parte dell’ente con invio raccomandato; non diversamente da quanto l’art. 14 della stessa legge L. n. 890/1982, nel testo modificato dall’art. 20 della I. 8 maggio 1998, n. 146, consente per la notifica degli avvisi che devono essere notificati al contribuente.
Ne consegue motivo di ricorso debba essere accolto, dovendo ritenersi gli atti tributari come species del più ampio genus dell’atto amministrativo (Cass. n. 15360 del 2020 cit.).
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla CGT di II Grado dell ‘ABRUZZO , per un nuovo esame e per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
d ell’Abruzzo , che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.