Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5175 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: notifica della cartella di pagamento – racc.ta informativa consegnata a mezzo posta privata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3818/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura speciale in data 10 marzo 2023 autenticata da notaio NOME COGNOME, in atti (PEC: EMAIL
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 884/03/2022 depositata in data 12/07/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli a seguito di cartelle di pagamento per euro 105.130,00, sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti;
la CTP di Firenze accoglieva il ricorso; l’Agente della riscossione proponeva appello lamentando l’erroneo apprezzamento della prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata;
con la sentenza qui gravata il giudice dell’impugnazione ha rigettato l’appello ritenendo fondata ed assorbente l’eccezione collegata alla mancata notifica delle cartelle impugnate quali atti presupposti alla intimazione di pagamento oggetto di ricorso;
ricorre a questa sede il riscossore contribuente con atto affidato a due motivi;
resiste il contribuente con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999 come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 58 del 2011, nonché, conseguentemente dell’art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui ha confermato l’accertamento compiuto dalla C.T.P., la quale ha ritenuto inesistente la notifica di atti tributari mediante un gestore di posta privata al quale l’Ente poste ha delegato l’adempimento successivo al tentativo di notifica del plico contenente la cartella, vale a dire l’invio della c.d. ‘raccomandata informativa’;
preliminarmente, va chiarito che la questione di cui al motivo non è nuova, come si eccepisce in controricorso: nei precedenti gradi di
merito si è proprio discusso in ordine alla rispondenza a legge della notifica nel caso in cui, come nella presente fattispecie la CTR ha accertato esser accaduto, il soggetto incaricato dal notificante della consegna dell’atto al destinatario/notificatario (l’Ente poste) si avvalga delle poste private per l’invio della ridetta ‘raccomandata informativa’; sul punto la pronuncia impugnata ha chiarito -proprio per tale partecipazione del soggetto privato a quello che ha ritenuto essere ‘parte integrante e indispensabile del processo notificatorio’ -come da ciò derivi l’inesistenza della notifica de qua;
tanto chiarito, la Corte ritiene che il motivo, oltre che ammissibile, sia anche fondato;
va rilevato che è pacifico in atti che la società RAGIONE_SOCIALE non abbia agito nel caso che ci occupa come autonomo operatore di poste private, bensì come subfornitore del gestore del servizio postale universale Poste Italiane s.p.a., presso il quale doveva essere restituito l’avviso di ricevimento della raccomandata;
ciò chiarito, ritiene la Corte che quanto all’utilizzo di un’agenzia recapiti, va rilevato che la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9111 del 06/06/2012, n. 11095 del 2008, tutte citate in motivazione da Cass. n. 16949/2014, ad esse conforme);
va chiarito poi che qui non viene in rilievo la giurisprudenza citata in controricorso (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2922 del 2015) nella quale trattasi ‘ di fattispecie diversa in cui il notificante si è rivolto per la notifica direttamente alle Poste Italiane e non ad una società privata’;
pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello che rivedrà il merito della controversia alla luce dei principi sopra enunciati;
-all’esito della decisione che precede il secondo motivo, il quale verte sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 4 del d. Lgs n 261 del 1999, degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto -secondo parte ricorrente – anche a voler, in ipotesi, ritenere che la riserva al servizio di Poste italiane s.p.a. investisse anche l’invio della raccomandata di cui all’ art 140 c.p.c., l’invio del plico a mezzo corriere privato configurerebbe, comunque, una mera irregolarità della notificazione, cui non può essere collegata alcuna giuridica conseguenza, è assorbito poiché irrilevante ai fini della decisione;
la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame nel rispetto dei sopra illustrati principi;
p.q.m .
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione personale, alla quale demanda di provvedere anche con riguardo alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.