Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
Oggetto: Opposizione PDA – Notifica ricorso a mezzo poste private – Prova della tempestività
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23664/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 801/08/2018, depositata in data 29 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de ll’8 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria provinciale di Benevento dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l’avviso di accertamento n. TFM030101461/2015, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava maggior reddito di impresa, ai fini IRES, e maggior valore della produzione, ai fini IRAP.
La CTP rilevava la tardività del ricorso, notificato a mezzo di gestore privato di servizio di recapiti, il quale aveva consegnato il plico alle Poste Italiane; precisamente, il termine per l’impugnazione scadeva il 28 gennaio 2016, mentre l’unica data certa nella specie era il 9 febbraio 2016 (data leggibile nel bollo postale apposto sulla busta); né poteva sostenersi, come ritenuto dalla ricorrente, che potesse fare fede la data del 28 gennaio 2016, in quanto non proveniente da un agente postale, bensì da un privato gestore del servizio recapiti, né era nota la data della consegna del plico alle Poste Italiane.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la sentenza di primo grado rilevando la mancanza di prova certa della tempestività della ricezione, da parte del destinatario, della notifica (pur esistente) del ricorso di primo grado. La notifica era stata eseguita da un operatore privato (RAGIONE_SOCIALE, pertanto non poteva trovare applicazione il principio della scissione tra la data di spedizione (28.1.2016) e quella di ricezione dell’atto (09.02.2016).
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un motivo. L’ Ufficio resiste con controricorso.
Con ordinanza n. 23170/2019 questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza, stante la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa al motivo di ricorso.
È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente tenore:
Rilevato che:
la vicenda attiene alla legittimità della notifica di un ricorso introduttivo a mezzo posta privata, nonchè alla conseguente certezza legale della tempestività dell’atto notificato nel 2016.
Considerato che:
le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ‘è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (SSUU nn. 299 e 300 del 2020).
Nello stesso senso, e proprio con specifico riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che « In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza
individuale speciale.» (così ad esempio, Cass.12/11/2020, n. 25521 e Cass. 29343/2022).
La ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa con istanza depositata il 15-16/10/2024, avente il contenuto sostanziale di una memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’08 /05/2025.
Considerato che:
1. Con il primo (ed unico) motivo di impugnazione, proposto in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la «violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 4, comma 1 letta a), del D.Lgs. 261/1999, art. 60 D.P.R. 600/1973». Pur ammettendo che la decisione della CTR è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la ricorrente censura la conclusione, in termini di inesistenza della notifica dell’atto per mezzo delle poste private, alla luce dell’evoluzione normativa, in particolare dell’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 261/1999, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011. Afferma, quindi, che ‘i fornitori di servizi postali privati, in possesso di debita autorizzazione, siano abilitati, come nel caso di specie, a consegnare plichi raccomandati ordinari e, quindi, anche ricorsi ed appelli al pari delle Poste Italiane a decorrere dal 30 aprile 2011’ (penultima pagina del ricorso).
1.1. Il motivo è infondato.
Secondo una nota pronuncia delle SS.UU. (Cass. n. 299 del 10/01/2020) «in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto
alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo».
1.2. Ancora questa Corte ha affermato (Cass. 12/11/2020, n. 25521) che «in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale».
1.3 . La CTR, nel confermare nella specie l’inammissibilità del ricorso di primo grado, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati. Invero, l’operatore postale privato, al quale si era rivolta l’odierna ricorrente per la notifica dell’impugnaz ione dell’avviso di accertamento, era privo di potere certificativo, pertanto la data del 28.1.2016 (indicata dalla RAGIONE_SOCIALE quale data di spedizione dell’atto), non può ritenersi certa; l’unica data certa, nella specie, è il 9 febbraio 2016 (in quanto proveniente da Poste Italiane, alla quale si rivolgeva l’operatore privato), quando il termine di impugnazione era già elasso.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis comma 3 c od. proc. civ. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c it ., codificando altresì un’ipotesi norma tiva di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti dell’Agenzia delle entrate , al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.800,00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.800,00 in favore dell ‘Agenzia delle entrate, e dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’8 maggio 2025.