Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6235 Anno 2026
Oggetto: Tributi
Notifica a mezzo operatore di
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6235 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
posta privata
ORDINANZA
Sul ricorso n. 22534 del ruolo generale dell’anno 2021 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
– intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio-Calabria n. 426/05/2021, depositata in data 4 febbraio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio-Calabria, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 452/05/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cartella di pagamento emessa per l’anno 2004, ai sensi degli artt. 36bis del DPR n. 600/73 e 54bis del DPR n. 633/72.
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello (i cui modi di proposizione erano identici a quelli del ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92) in quanto la notifica dell’atto di gravame effettuata a mezzo posta mediante utilizzo di un’ agenzia privata senza relativo titolo abilitativo -prima della liberalizzazione dei servizi postali con l’ abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 a decorrere dal 10 settembre 2017 in forza dell’art. 1, comma 57 della legge n. 124 del 2017 -doveva ritenersi inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria neanche con la costituzione (nella specie avvenuta) dell ‘ appellata RAGIONE_SOCIALE.
E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, 53 del d.lgs. n. 546/92, 4 del d.lgs. n. 261/99, vigente ratione temporis , come sostituito da d.lgs. n. 58 del 2011 nonché degli artt. 149, 156 e 160 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo operatore di poste private senza relativo titolo abilitativo (con raccomandata spedita in data 12.11.2011 e ricevuta il 14.11.2011) sebbene, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017, la notifica del ricorso tributario tramite licenziatario privato fosse nulla, non inesistente, e, quindi sanabile per raggiungimento dello scopo in forza della costituzione in giudizio della parte resistente (è richiamata Cass. SU n. 299 del 2020; Cass., sez. 5, n. 25521 del 2020), nella specie avvenuta.
Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR -limitandosi a dichiarare inammissibile l’appello omesso di esaminare le questioni oggetto dei motivi di gravame.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
3.1. In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa allegati al ricorso (atto di appello e controdeduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE in secondo grado) si evince che l’atto di appello della società è stato notificato, a mezzo operatore di posta privata, privo del relativo titolo abilitativo, in data 12/14.11.2011, dunque prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017 e che l’RAGIONE_SOCIALE si è c ostituita ritualmente in sede di gravame.
3.2.Va rilevato che il D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi
ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie». Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201» L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società RAGIONE_SOCIALE, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni RAGIONE_SOCIALE violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge n. 124/2017.
3.3.La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017, nonché quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.
3.4.La Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione
oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.”
3.5.Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, che l’astratta compatibilità della medesima con il complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza, che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della nomofilachia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi. Perché l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza RAGIONE_SOCIALE attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n.n. 13452 e 13453 del 2017). Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile.
3.6.RAGIONE_SOCIALE in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell’ammissibilità del ricorso, secondo le S.U. di questa Corte la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio. La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di posta privata dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, la proposizione del ricorso «…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate» (giusta l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/92). All’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell’impugnazione.
3.7.Tanto premesso, nel caso in esame si è in presenza di una notifica nulla, in quanto effettuata da un operatore di un’agenzia di recapito privata senza il relativo titolo abilitativo in data 12/14.11.2011 – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017 -che è risultata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE convenuta costituita nel giudizio di appello. La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può però rilevare al fine di poter ritenere tempestivo il ricorso ( sulla rilevabilità d’ufficio della decadenza del contribuente
dal diritto di agire in giudizio afferendo alla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire, v. ex multis, Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 13/09/2013; Ordinanza n. 32637 del 12/12/201 9 ). Invero, in presenza di una notifica nulla sanata dalla costituzione della parte convenuta, assume rilevanza a fini della verifica della tempestività dell’atto di appello e, dunque, della decorrenza del termine impugnatorio – solo il momento della consegna dell ‘ atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio. Nella specie, avuto riguardo alla data di consegna (14.11.2011) dell’atto di appello all’RAGIONE_SOCIALE (come si evince dall’atto di controd eduzioni allegato al ricorso), il gravame avverso la sentenza n. 452/5/2010 depositata il 27.9.2010, risultava tempestivo (in quanto proposto entro il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – tenuto conto anche della sospensione feriale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. per essere stato il giudizio di primo grado instaurato anteriormente al 4.7.2009 con ricorso depositato il 19.1.2009 v. pag. 2 del ricorso) e, quindi, ammissibile.
4.In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 13.1.2026
La Presidente
NOME COGNOME