Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21478 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28518/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio, n. 1181/2018 depositata il 23/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 1181/2018 della C.T.R. del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata. La società RAGIONE_SOCIALE in persona legale rappresentante pro tempore, si costituisce con controricorso e deposita memoria difensiva.
In seguito all’ordinanza interlocutoria n. 15056/2020, la sesta sezione rinviava a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, ha insistito «per l’accoglimento del ricorso Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, c.p.c.
La contribuente ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
2.La prima censura, proposta ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deduce la violazione dell’art. 1, comma 2, lett. o) d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, nonché degli artt. 16, comma 3 e 58, comma 3, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 327 c.p.c.>; per
avere il decidente negato validità alla notifica dell’atto giudiziario a mezzo poste private, ancorché l’AGCOM si sia espressa per la regolarità delle notifiche effettuate direttamente attraverso servizio postale ordinario affidate agli operatori postali titolari di licenza e quindi legittimati a svolgere detta attività.
Si afferma che la raccomandata recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore legale di quella consegnata a Poste italiane, come confermato da questa Corte con sentenza n. 7757/2015 con la quale si è statuito che le notificazioni relative al processo tributario possono essere effettuate direttamente attraverso il servizio postale ordinario ed affidate agli operatori titolari di licenza, in quanto tanto non confligge con la riserva di cui all’art. 4 d.l. n. 261/1999 i cui confini individuati in modo tassativo devono essere interpretati in modo rigoroso. Si osserva che l’iter di liberalizzazione dei servizi postali attivato con il d.lgs. n. 58/2011 è stato completato con la legge n. 12/2017 che ha fatto venir meno l’esclusiva in favore di poste italiane, liberalizzando la notifica degli atti giudiziari, che ancora residuava in capo al fornitore del servizio universale.
3.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendosi che, con la costituzione dell’appellato, si era sanata l’eventuale nullità della notificazione, affermandosi che il deposito dell’avviso di ricevimento non è un requisito di esistenza della notificazione se il destinatario dell’atto di appello si costituisca in giudizio, non rilevando se la costituzione sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
4.Con l’istanza di decisione, l’Agenzia assume che l’atto è stato consegnato alla contribuente prima della scadenza del termine lungo di impugnazione, in quanto la sentenza di prime cure è stata depositata in data il 5.07.2016 e l’appello notificato alla
contribuente il 2.02.2017, dunque tempestivamente atteso che il termine per l’impugnazione andava a scadere il 5 febbraio 2017.
5.Le censure, concernenti questioni intimamente connesse, possono essere congiuntamente scrutinate.
6.Esse non hanno pregio.
7.Sintetizzando le tematiche portate all’attenzione di questo collegio, con l’affidamento delle notifiche di atti processuali ad operatori postali privati, le sezioni unite nella sentenza n. 299 del 2020 hanno innanzitutto chiarito la sorte delle notificazioni eseguite nel termine intermedio tra l’introduzione del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (anzi più correttamente tra l’emanazione della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio) e l’art. 1 della l. n. 124 del 2017, sulla base del principio di diritto, secondo cui «in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017». La pronuncia ha tuttavia aggiunto che «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». Nella pronuncia si è affermato che la notificazione dell’atto giudiziario eseguita dall’operatore postale privato – anche in epoca anteriore all’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 261 del 1999 (come novellato
dal d.lgs. 58/2011), ad opera della legge n. 124 del 2017, che ancora riservava all’operatore postale universale (Poste Italiane) -la notifica degli atti giudiziari è nulla e non inesistente, così che il conseguimento dello scopo sana il vizio.
7.1. Tuttavia, qualora l’atto sia ricevuto dall’amministrazione destinataria oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo impugnato, ed ancorché si sostenga che l’atto da notificare sia stato consegnato all’operatore postale privato prima dei sessanta gg., la sanatoria resta irrilevante, perché l’operatore privato senza titolo abilitativo non ha il potere di certificare in quale data il ricorso medesimo gli sia stato consegnato. La sanatoria ha invece piena efficacia nell’ipotesi in cui la notifica sia stata eseguita presso l’amministrazione destinataria nei sessanta giorni concessi per impugnare l’atto impositivo. Con l’introduzione della legge n. 124 del 2017, che definitivamente abrogando l’art. 4 del d.lgs. 261 del 1999 (come novellato dal d.lgs. 58/2011), ha escluso anche per la notifica degli atti processuali l’affidamento del servizio postale universale a Poste Italiane, se per un verso, astrattamente, tale servizio può essere organizzato e affidato ad un operatore privato, ciò non ha tuttavia escluso il presupposto della dotazione di un titolo abilitativo. A tal fine è stato infatti, anche da ultimo, affermato che nel regime posteriore all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici (cfr. Cass., 25 marzo 2024, n. 7978). Anche in questa ipotesi l’assenza del titolo abilitativo si risolve tuttavia in una nullità e non nella inesistenza della notifica, con la conseguente possibilità di sanatoria, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità della notificazione effettuata a
mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte. Peraltro, al pari delle fattispecie pregresse alla disciplina introdotta nel 2017, la sanatoria del vizio di notificazione mediante la costituzione del suo destinatario non può comunque superare la prova della consumazione del potere d’impugnazione della sentenza (o dell’atto impositivo, a cui ci si intende opporre), qualora inutilmente decorsi i termini di legge. La consumazione del potere impugnatorio è infatti questione distinta dalla nullità della notifica, ancora sanabile.
7.2. Sicché può trovare applicazione l’ulteriore principio di diritto formulato, nella sentenza n. 299 del 2020, ossia quello secondo cui «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso , a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». Si tratta di principio sia pur enunciato per fattispecie non sovrapponibile (nella vigenza della disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 124 del 2017), ma resta principio valido anche nella vigenza della attuale regolamentazione del servizio postale per notifiche di atti processuali affidate ad operatori privati, quando essi manchino del titolo abilitativo richiesto, com’è il caso ora al vaglio della Corte. Quello che allora occorre è anche la certezza legale della tempestività della notifica, che non può certo operare con riferimento alla spedizione dell’atto, per la carenza di potere certificativo fidefaciente dell’operatore privato ancora privo di licenza. Se manca tale prova e il plico giunge oltre i termini impugnatori, la notifica nulla, pur sanata, non sortirà alcun effetto.
Al contrario, qualora l’atto notificato sia giunto a destinazione prima della consumazione del termine decadenziale per
l’impugnazione, la notifica, la cui nullità sia superata dalla costituzione sanante del vocato in giudizio, sarà efficace a tutti gli effetti.
7.3.Il riscontro della tempestività della notifica si traduce dunque in una questione di prova, e a tal fine può ritenersi che questa sia raggiunta innanzitutto quando il destinatario del plico riconosca la data di ricezione della medesima notifica. Può ritenersi tuttavia che la prova sia conseguibile anche mediante un documento, quale è certamente l’attestazione di compiuta notifica, redatta dall’operatore postale privato, che -in presenza di del titolo abilitativo in capo a quest’ultimo – corrisponderebbe ad una relata, ma che, per essere invece compilata da un operatore privo di quel titolo, costituisce una mera scrittura privata, che tuttavia, se sottoscritta dal destinatario, sarebbe allegabile al giudizio, salvo ad essere disconosciuta dall’autore medesimo della sottoscrizione.
8. Tanto premesso, nel caso in esame, come rilevato anche nella proposta opposta, risulta agli atti del fascicolo di merito solo l’attestazione della data di consegna all’operatore di posta privata, nel termine previsto per l’impugnazione, ma non risulta prodotta la ricevuta di consegna sottoscritta dal destinatario, avendo l’agenzia prodotta solo una distinta contenente un elenco di raccomandate con l’apposizione in calce del timbro delle Poste private. Né, la mancata contestazione da parte della società COGNOME in ordine alla indicata data di consegna può essere dirimente, in quanto il soggetto destinatario della notificazione non ha la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore; in considerazione del fatto che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale, sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile ( S.U. nn- 13452 e 13453 del 2017).
8.1. D’altra parte, come emerge dagli atti versati nel giudizio, il primo atto riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE avente data certa è quello datato 24 marzo 2017 contenente le controdeduzioni e depositato il 13 aprile 2017.
9.In conclusione, la notifica di un atto processuale da parte di operatore postale privato ancora privo di titolo abilitativo, pur dopo l’introduzione della legge n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, e pertanto assume efficacia solo qualora il vizio di notifica sia sanato dalla costituzione del destinatario, sempre che la consegna dell’atto giudiziario sia tempestiva, a tal fine facendo prova il riconoscimento della data da parte del destinatario o anche la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, che tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata perché formata da operatore privo di titolo abilitativo e di potere certificativo, può essere disconosciuta.
Il giudice d’appello, nel dichiarare l’appello inammissibile, ha correttamente deciso, non essendo stata depositata in atti la ricevuta di consegna della notifica dell’atto di appello.
10.Nella specie, peraltro, non risulta dagli atti né dalla sentenza impugnata se l’appellata, nelle sue difese, abbia indicato la data di ricevimento dell’atto d’appello.
11.Occorre dar conto che, poiché il giudizio è stato deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. del presidente delegato comunicata ai contribuenti, i quali hanno invece insistito per la decisione, alla pronuncia sulle spese si affiancano la condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, nonché la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anch’esse liquidate in dispositivo. Invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), l’art. 380 bis cit. costituisce una novità
normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto si è puntualizzato – integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)».
12.Pertanto, vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; nonché euro 5.500.00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, la ricorrente al versamento di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della