Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24712 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/09/2025
Notifica della cartella a persona giuridica- art. 145 commi 1 e 3 c.p.c.-nullità in quanto effettuata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nei confronti dell’ente in quanto tale e non già del suo legale rappresentante.
Sul ricorso iscritto al numero 13034 del ruolo generale dell’anno 201 7, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7199/06/2016, depositata in data 23/11/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 7199/06/2016, depositata in data 23/11/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , e di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5046/32/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cartella di pagamento emessa ai fini Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per il 2006.
In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso originario essendo stato notificato il 29.3.2011 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta ex art. 140 c.p.c. in data 12.1.2011; in
particolare, al riguardo, la relata di notifica riportava come data di spedizione della raccomandata di avviso del deposito presso la Casa comunale il 3.1.2011 mentre il destinatario aveva dichiarato di averla ricevuta in data 12.1.2011 per cui da tale data – e non già da quella del 3.2.2011 del ritiro dell’atto presso la Casa comunale – doveva farsi decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (scaduto il 14.3.2011).
Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.a.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546/92 per avere la CTR omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per mancata allegazione delle relative ricevute di spedizione. Né, ad avviso della ricorrente, assumeva alcun valore la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento, in quanto priva di fede privilegiata, non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficia le postale.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 53, comma 1 (che richiama l’art. 18) del d.lgs. 546/92, 112 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92, 132 c.p.c., e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 53 , comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccepita mancanza di delega al funzionario sottoscrittore del l’appello.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 53, comma 1 del d.lgs. 546/92, 112 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92, 132 c.p.c., e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione de ll’art. 324 e 329 c.p.c., 2909 c.c. per avere la CTR omesso di rilevareessendosi limitata l’Agenzia alla sola eccezione di tardività del ricorsol’intervenuto giudicato interno della sentenza di primo grado per mancata impugnazione della ratio decidendi (circa la asserita tardività della cartella per mancata prova della notifica della stessa entro il 31.12.2010) pronunciando ultra petita e per non avere rilevato la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione. In via subordinata, ad avviso della ricorrente, nell’ipotesi si ritenesse che il giudice di appello abbia ravvisato (implicitamente) la specificità dei motivi di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado, la sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.
4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/92, in combinato disposto con gli artt. 26 del DPR n. 602/73, 60 del DPR n. 600/73 e degli artt. 140 e 145 c.p.c., dell’art. 48 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, ultima parte della legge n. 890/82, dell’art. 6 della legge n. 212/2000, degli artt. 112 e 116 c.p.c., 24,53,111 e 113 Cost., 6 della CEDU nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., anche sotto il profilo dell’ error in iudicando quanto all’interpretazione delle norme sulla notifica della cartella, per avere la CTR ritenuto inammissibile per tardività il ricorso originario notificato il 29.3.2011 facendo decorrere erroneamente il termine per impugnare dal 12.1.2011 – ovvero dalla data in cui trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c. presso la sede della società in caso di irreperibilità relativa – era stata consegnata al portiere dello stabile ove era ubicata la sede della società la raccomandata
informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa comunale e non già dal 3.2.2011, data coincidente con il ritiro dell’atto medesimo presso la Casa comunale. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, trattandosi di irreperibilità relativa, a seguito di tentativo di notifica presso la sede della società si sarebbe dovuta notificare la cartella di pagamento al legale rappresentante o ad un soggetto incaricato dalla società, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e non già, ai sensi dell’art.140 c.p.c. mediant e invio della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la Casa comunale nuovamente all’indirizzo della società ; peraltro, nell’avviso di deposito presso la Casa comunale spedito con raccomandata, difettava la specifica avvertenza che ‘trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata la notifica si considerava perfezionata per il destinatario ai fini della decorrenza del termine per impugnare’ come previsto dagli artt. 48 disp. att. c.p.c. e 8 della legge 890/82; in ogni caso, era mancato il compimento di tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. (non risultando essere stato affisso l’avviso di deposito alla porta della sede della società o immesso nella cassetta delle lettere) e la relata di notifica della cartella ritirata dal destinatario presso la Casa comunale era completamente in bianco e senza alcuna data. Al riguardo, la ricorrente prospetta una interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ degli artt. 26 del DPR n. 602/73, 60 del DPR n. 600/73, 140 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c. in combinato con gli artt. 8 della legge n. 890/82 e 6 della legge 212/2000′, al fine di ritenere il dies a quo del termine per ricorrere quello del ritiro del plico presso la Casa comunale; nell’ipotesi di diversa interpretazione, solleva la questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, in riferimento agli artt. 3,24,111, 113 e 117 Cost, anc he in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che nei casi di irreperibilità relativa presso la sede della società: 1) il dipendente di Equitalia notificatore tenti di notificare il
plico contenente la cartella anche al legale rappresentante, pur se sull’atto non ne sia indicato il nominativo ed indirizzo, previe opportune ricerche presso la C.C.I.A.A.; 2) l’avviso di deposito presso la casa Comunale sia inviato con raccomandata al legale rappresentante e non presso la sede della società; 3) il predetto avviso di deposito contenga l’espressa avvertenza che ‘ trascorso un certo numero di giorni la notifica per il destinatario si considera perfezionata ai fini della decorrenza del termin e per impugnare’ in applicazione anche dell’art. 48, n. 3, disp. att. c.p.c. in combinato con l’art. 8 della legge n. 890/82. 5.Con il quinto motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 25 del d.PR n. 602/73, 19, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112/99 per avere la CTR omesso la pronuncia sull’eccepita intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di notificare la cartella di pagamento; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/92 e 36 del d.lgs. n. 546/92, 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR – a fronte di specifiche contestazioni in ordine al l’illegittimità della notifica della cartella e al l’intervenuta decadenza dal potere di notificarla – con motivazione apparente, affermato genericamente la regolarità della medesima. 6.Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 36 del d.lgs. n. 546/92, 112 e 132 c.p.c., e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione per omessa pronuncia della CTR sull’eccepita violazione del divieto di produzione di nuove prove documentali in appello (che dimostrerebbero la regolarità e la non decadenza dell’Ufficio dal potere di notificare la cartella di pagamento in questione). Al riguardo, la ricorrente prospetta una lettura dell’art. 58, comma 2, cit. che escluda la facoltà di una incondizionata produzione in appello di nuovi documenti, sollevando, in via alternativa, questione di legittimità costituzionale della detta
disposizione, in riferimento agli artt. 24, 117, comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede la possibilità di produzione di nuovi documenti in sede di gravame ancorché nei termini ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92 anche con riguardo a quelli già in possesso della parte in primo grado e non prodotti tempestivamente.
7.Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 112 e 132 c.p.c., e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 53 Cost. e 56 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccepita infondatezza della pretesa a titolo di imposta e irrogazione sanzioni.
8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma 2, c.p.c., 24,53,111, 113 e 117 Cost., 6 della CEDU, si chiede la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito in ordine alla necessità di una rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cit. in considerazione dell’eventuale errore scusabile della società contribuente.
9.Il quarto motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
9.1.L ‘art. 145, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c) legge 28 dicembre 2005, n. 263, prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna ai soggetti ivi espressamente indicati, ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile ove ha sede la società. In alternativa, se nell’atto risultano le indicazioni necessarie, la notifica può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l’ente, secondo le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. Il terzo comma precisa che se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo comma la
notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente può eseguirsi ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.
9.2.Ciò posto, come si evince, in punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti (copia dell’avviso di notifica della cartella mediante deposito presso la casa comunale), la notifica della cartella esattoriale è stata tentata in data 30.12.2010 presso la sede della società, in INDIRIZZO Roma avendo il messo notificatore attestato l’assenza (temporanea) del destinatario e l’impossibilità di eseguire la consegna alle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. dando atto di aver provvedut o al deposito dell’atto presso la Casa Comunale, affiggendo il relativo avviso . Dall’avviso di ricevimento, versato in atti, risulta, poi, che la raccomandata, spedita in data 3.1.2011, veniva indirizzata anch’essa alla società presso la sua sede e veniva ricevuta, in data 12.1.2011, dal portiere.
9.3. Non essendo stato possibile procedere ai sensi dell’art. 145 primo comma, prima parte, cod. proc. civ., la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità di cui all’art. 145 ultimo comma, cod. proc. civ. nella versione, applicabile ratione temporis , risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. c) n. 1) e 3) legge n. 263 del 2005, ovvero esclusivamente nei confronti del rappresentante legale.
9.4.Sul punto la Corte ha chiarito che la norma novellata, applicabile alla fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all’ente non personificato, la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., ma tale forma -operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. -non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale. Il vano esperimento delle modalità previste dall’art. 145, primo comma cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e
143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Cass. n. 17251 del 2023; Cass. 30/01/2017, n. 2232, Cass. 07/06/2012, n. 9237; Cass. 13/09/2011, n. 18762).
9.5.Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere perfezionata la notifica della cartella di pagamento in data 12.1.2011 ( ‘data in cui il destinatario dichiarato di averla ricevuta’ coincidente, come risulta dagli atti allegati, con la ricezione da parte del portiere dello stabile ove era ubicata la sede della società del la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa comunale e, comunque, ad avviso del giudice di appello, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata in data 3.1.2011) non tenendo conto che si era provveduto erroneamente secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. deposito della copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della c.d. raccomandata informativa -non nei confronti del rappresentante legale della società, bensì della società stessa, con spedizione della raccomandata informativa alla società presso la sua sede. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il mancato perfezionamento della notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. in data 12.1.2011 comporta l ‘erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso originario notificato il 29.3.2011 dovendo, invece, nella specie, il termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92 intendersi decorso dal 3.2.2011 quale giorno in cui l’atto era stato pacificamente ritirato dalla contribuente alla Casa comunale, avendone avuto inequivocabilmente piena conoscenza – con conseguente tempestività dell’impugnazione medesima.
9. 6. L’accoglimento del quarto motivo per le ragioni sopra indicate rende superflua l’analisi della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine.
Rimangono, altresì, assorbiti i motivi di ricorso restanti.
8.In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso nei termini sopra indicati, assorbiti i restanti motivi, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto- e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il quarto ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025