Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10511/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura speciale in calce al l’atto di costituzione di nuovi difensori (PEC: EMAIL e EMAIL;
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione
-intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria n. 2974/06/2018, depositata il 26.09.2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate – Riscossione contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Tributi
avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2006, per l’anno d’imposta 2005, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo ;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
la cartella impugnata era stata notificata in data 11.06.2010, come risultava dalla notifica originale prodotta dall’agente della riscossione, a prescindere dalla diversa indicazione fornita dalla contribuente che non aveva, tuttavia, allegato al riguardo idonea documentazione;
poiché il ricorso introduttivo era stato proposto in data 1.10.2010 (data di spedizione apposta sul plico raccomandato dall’Ufficio postale), lo stesso era inammissibile per tardività, non essendo stato rispettato il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione rimanevano intimate.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 e 115 cod. proc. civ., 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la cartella di pagamento impugnata fosse stata notificata l’11.06.2010 , senza considerare che detta notifica era inesistente o nulla, posto che dalle annotazioni risultanti sulle relate di notifica prodotte (sia su quella relativa alla notificazione effettuata in INDIRIZZO presso il domicilio fiscale della RAGIONE_SOCIALE, sia su quella riguardante la notifica effettuata in INDIRIZZO presso la residenza del legale rappresentante) risultava che era stata constata la temporanea assenza del destinatario, sicchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, doveva essere
applicato il procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. ed erano necessari, per il suo perfezionamento, anche l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sua mera spedizione; aggiunge che, nella specie, non erano stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., in quanto in entrambe le relate (recanti, peraltro, data divergenti e una di esse risultava non sottoscritta), era stato attestato l’avvenuto deposito dell’atto presso il Comune e l’affissione all’albo dell’avviso di deposito, mentre non risultava barrata la casella relativa alla notifica ex art. 140 cod. proc. civ. con la dicitura dell’invio del la raccomandata informativa, sicchè, come risultava dall’elenco di deposito, la notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, possibile solo per i casi di irreperibilità assoluta, non ricorrente nel caso di specie; sostiene che l’avviso di ricevimento riguardante la comunicazione dell’avvenuto deposito, che secondo Equitalia sarebbe stato ricevuto in data 11.06.2010, si limitava a richiamare in alto a destra l’art. 140 cod. proc. civ., ma non era riconducibile alle relate prodotte, non solo perché l’invio di detto avviso di deposito non era attestato nelle relate, ma anche perché detto avviso risultava spedito ad un indirizzo diverso (INDIRIZZO da quelle indicato nelle relate , non indicava alcun accesso dell’agente postale presso il domicilio del destinatario e le ragioni della mancata consegna, risultava indicato solo il numero della cartella e la presunta data di notifica dell’8.06.2010 ed era stato sottoscritto da un soggetto, tale NOME COGNOME non riferibile alla RAGIONE_SOCIALE conclude, quindi, affermando che, essendo la notifica della cartella impugnata inesistente o nulla, non vi era stata alcuna decadenza per tardiva proposizione del ricorso, avendo la CTR errato nell’affermare che gravasse sulla contribuente l’onere di prov are la data della notificazione;
con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 132, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi e di motivare sul tema relativo alla validità della notifica e all’esame della documentazione prodotta da Equitalia a seguito dell’ordinanza della CTP n. 347/02/11, sebbene la contribuente avesse eccepito nelle controdeduzioni in appello l’inesistenza giuridica o la nullità della notifica della cartella impugnata;
-con il terzo motivo, deduce l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle modalità di notifica effettuate dall’agente della riscossione e dalla consegna dell’avviso ex art. 140 c.p.c. a soggetto non riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
-con il quarto motivo, denuncia la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la notificazione della cartella impugnata fosse avvenuta oltre il termine di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, individuabile nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione 2006;
-i primi tre motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono infondati;
-dall’esame della documentazione allegata al ricorso per cassazione si evince che l’indirizzo di INDIRIZZO corrisponde al domicilio fiscale della contribuente indicato dalla stessa nella dichiarazione per l’anno 2010 , sicchè la notifica della raccomandata informativa effettuata in data 11.06.2010 in INDIRIZZO risulta rituale; – poiché la raccomandata era stata ricevuta da una persona che si era qualificata segretaria, era onere della contribuente dimostrare l’inesistenza del rapporto con il consegnatario (Cass. 27587 del 2018);
– del tutto insufficiente è al riguardo la produzione del modello 770 relativo all’anno 2010, allegato dalla contribuente alla memoria depositata nel giudizio di primo grado, da cui si evinceva che la predetta società aveva in organico solo due dipendenti, tra i quali non vi era la persona che aveva firmato la raccomandata informativa; – non va dimenticato, invero, che occorre la dimostrazione della non occasionalità della presenza di chi ha ricevuto l’atto (« Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno ». (Cass., 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., 5 settembre 2012, n. 14865). Anche di recente, questa Corte ha affermato che « Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla
persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio » (Cass., 14 maggio 2021, n. 13086).
-l’esame del quarto motivo rimane assorbito, posto che, una volta stabilita l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rimane precluso l’esame del merito;
in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese, non avendo le controparti svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 novembre 2024.