Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17649 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 15232/2023 R.G. proposto da:
CORRENTE COGNOME , rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti
– resistente –
N. 15232/23 R.G.
avverso la sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 10.1.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 2.4.2019, NOME COGNOME convenne dinanzi al Giudice di p ace di Roma l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e Roma Capitale per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: – n. NUMERO_CARTA indicata come notificata in data 2.4.2014, relativa all’omesso pagamento di una sanzione amministrativa elevata da Roma Capitale nell’anno 2009 ; – n. NUMERO_CARTA, indicata come notificata in data 8.3.2014, relativa all’omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate da Roma Capitale nell’anno 2010. Il Corrente contestò principalmente la mancata notifica delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento impugnata, nonché l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle sanzioni amministrative. Costituitesi le resistenti, che contestarono le avverse domande, il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 17.5.2021, accolse le domande attoree, annullando l’intimazione di pagamento , stante la ritenuta nullità delle notifiche delle due cartelle presupposte, con conseguente prescrizione dei relativi crediti.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione impugnò dinanzi al Tribunale di Roma la sentenza di primo grado e l’adito Tribunale, nella resistenza di NOME COGNOME e con l’adesione di Roma Capitale, in riforma della decisione
impugnata, con sentenza del 10.1.2023 accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento avvenute ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso Roma Capitale; l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha depositato ‘atto di costituzione’ . Sia il ricorrente che Roma Capitale hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 143 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. Il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente accertato che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per l’irreperibilità del destinatario, ciò in quanto l’ufficiale giudiziario lo ha dichiarato sconosciuto su citofono e cassetta ed a seguito dell’acquisizione della visura anagrafica.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.., 18 d.P.R. n. 445/2000 , in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c. sulla inefficacia probatoria delle copie prodotte prive della necessaria certificazione di autenticità. Il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto genericamente effettuato il disconoscimento delle copie fotostatiche, nonostante il ricorrente avesse specificato gli elementi di difformità ed avesse in ogni caso negato l’esistenza degli originali stessi .
2.1 -Il primo motivo è fondato.
Ancora di recente, questa Corte ha affermato il principio secondo cui ‘ Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità) ‘ (così, da ultimo, Cass. 27699/2024).
Ebbene, dalle relate di notifica delle due cartelle presupposte risulta che l’ufficiale notificante non rinvenne il nome del destinatario né sul citofono, né sulla cassetta postale, ma non risulta invece che egli abbia condotto nessun tipo di ricerca , come prescritto dall’art. 143 c.p.c. , fatta eccezione per la richiesta di visura anagrafica del destinatario stesso. Peraltro, detta documentazione, anziché essere richiesta al Comune di Roma, venne invece rilasciata da Equitalia Anagrafica, articolazione oggi evidentemente riconducibile ad AdER e, dunque, priva di alcuna valenza certificatoria.
Pertanto, ha errato il Tribunale nel ritenere validamente eseguita la notificazione delle cartelle con le suddette modalità, perché, non emergendo una effettiva ipotesi di irreperibilità assoluta, la notificazione avrebbe dovuto effettuarsi nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. (v. Cass. n. 22430/2016).
3.1 -Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito, stante il carattere logicamente preliminare della questione sottesa al motivo accolto.
4.1 -In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi