Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17649 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 15232/2023 R.G. proposto da:
CORRENTE PASQUALE , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti
– resistente –
N. 15232/23 R.G.
avverso la sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e pubblicata il 10.1.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 2.4.2019, NOME COGNOME convenne dinanzi al Giudice di p ace di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 09720189092990317/000, emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: – n. NUMERO_CARTA, indicata come notificata in data 2.4.2014, relativa all’omesso pagamento di una sanzione amministrativa elevata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2009 ; – n. 09720130264829546000, indicata come notificata in data 8.3.2014, relativa all’omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010. Il COGNOME contestò principalmente la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’intimazione di pagamento impugnata, nonché l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle sanzioni amministrative. Costituitesi le resistenti, che contestarono le avverse domande, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 17.5.2021, accolse le domande attoree, annullando l’intimazione di pagamento , stante la ritenuta nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE due cartelle presupposte, con conseguente prescrizione dei relativi crediti.
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la sentenza di primo grado e l’adito Tribunale, nella resistenza di NOME COGNOME e con l’adesione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione
impugnata, con sentenza del 10.1.2023 accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento avvenute ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato ‘atto di costituzione’ . Sia il ricorrente che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 143 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente accertato che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per l’irreperibilità del destinatario, ciò in quanto l’ufficiale giudiziario lo ha dichiarato sconosciuto su citofono e cassetta ed a seguito dell’acquisizione della visura anagrafica.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.., 18 d.P.R. n. 445/2000 , in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c. sulla inefficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE copie prodotte prive della necessaria certificazione di autenticità. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ritenuto genericamente effettuato il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche, nonostante il ricorrente avesse specificato gli elementi di difformità ed avesse in ogni caso negato l’esistenza degli originali stessi .
2.1 -Il primo motivo è fondato.
Ancora di recente, questa Corte ha affermato il principio secondo cui ‘ Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità) ‘ (così, da ultimo, Cass. 27699/2024).
Ebbene, dalle relate di notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle presupposte risulta che l’ufficiale notificante non rinvenne il nome del destinatario né sul citofono, né sulla cassetta postale, ma non risulta invece che egli abbia condotto nessun tipo di ricerca , come prescritto dall’art. 143 c.p.c. , fatta eccezione per la richiesta di visura anagrafica del destinatario stesso. Peraltro, detta documentazione, anziché essere richiesta al Comune di RAGIONE_SOCIALE, venne invece rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, articolazione oggi evidentemente riconducibile ad AdER e, dunque, priva di alcuna valenza certificatoria.
Pertanto, ha errato il Tribunale nel ritenere validamente eseguita la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle con le suddette modalità, perché, non emergendo una effettiva ipotesi di irreperibilità assoluta, la notificazione avrebbe dovuto effettuarsi nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c. (v. Cass. n. 22430/2016).
3.1 -Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito, stante il carattere logicamente preliminare della questione sottesa al motivo accolto.
4.1 -In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi