Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11595 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
Oggetto: notifica cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20187/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME (PEC: studiobadolatoEMAILpec.it), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2455/3/22, depositata il 10 giugno 2022 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2455/3/22, depositata il 10 giugno 2022, veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 2806/2/2017 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME avente ad oggetto il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenuta l’inammissibilità della documentazione attestante la dimostrazione della notifica suddetta, in quanto tardivamente prodotta in giudizio dall’agente della riscossione.
Il giudice d’appello poneva a base della decisione la prova della notifica della cartella di pagamento, considerata idoneamente prodotta in giudizio dall’agente della riscossione e ritualmente perfezionatasi.
Il contribuente ricorre per cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo, cui replica l’agente della riscossione con controricorso.
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. 602/1973, 60, d.P.R. n.600/1973, 8, l. n.890/1982, 140 cod. proc. civ. da parte del giudice di appello per aver la sentenza errato nel ritenere correttamente e validamente notificata la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo.
Preliminarmente, va dato atto del l’eccezione preliminare di inammissibilità del motivo di ricorso per violazione del principio di autosufficienza, formulata a pag.3 del controricorso per il fatto che il motivo non conterrebbe «la benché minima censura alla sentenza né alcuna indicazione in merito ai presupposti di fatto e di diritto che dovrebbero consentire al giudice di legittimità la cognizione della controversia», scrutinabile unitamente alla censura.
Il motivo non può trovare ingresso.
3.1. V a premesso che nessun dubbio sussiste sull’utilizzabilità della documentazione relativa alla prova della notifica prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, dal momento che, i n tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, è consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza. Anche l’eventuale inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. n. Sez. 5, ordinanza n. 5429 del 07/03/2018). Non è in alcun modo contestato il rispetto di tale termine nel caso di specie.
3.2. Sulla base di tale documentazione il giudice ha accertato che la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata secondo l’iter previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 per la notifica a destinatario momentaneamente irreperibile. La motivazione della CTR è la seguente: «Ed invero risulta rispettato l’iter previsto dalla legge per la notifica a destinatari momentaneamente irreperibili in quanto, agli infruttuosi tentativi di notifica presso la residenza del contribuente come descritto dall’Ufficiale postale, l’atto è stato depositato presso la Casa Comunale di Cormano ed è stata inviata al
Sig. COGNOME la lettera raccomandata informativa, restituita al mittente in data 07.06.2016 per compiuta giacenza» (cfr. pag. 3 della sentenza).
3.3. Tanto premesso, in tema di ricorso per cassazione l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Il ricorrente lamenta che «dagli allegati prodotti da parte appellante manca la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa n.NUMERO_DOCUMENTO (pagg. 7 e 8, allegato n. 6) è privo di qualsivoglia sottoscrizione del Sig. COGNOME o di un qualsiasi soggetto rinvenuto presso l’abitazione, tanto che il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, sicché può dirsi che l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario non è avvenuta e che lo stesso procedimento di notificazione non si è correttamente perfezionato» (cfr. pag. 8 del ricorso).
Il profilo della critica alla specificità è superabile, perché è vero che in ricorso non viene riprodotta la notifica, al fine di consentire alla Corte di valutare la rilevanza della questione, ma, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora come nel caso di specie sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), a pena di inammissibilità della censura (Cass. 5185/2017). Nel caso in esame i n calce al ricorso, all’allegato 6 sono indicati i «documenti notifica cartella di pagamento», benché il ricorso non ne evidenzia pienamente la rilevanza ai fini della decisione della censura.
3.4. In ogni caso, in disparte dal profilo di specificità, la doglianza è infondata.
Innanzitutto, è coerente con il fatto che NOME COGNOME non sia stato trovato dall’ufficiale postale al momento della consegna della raccomandata informativa, il fatto che l’avviso di ricevimento di questa
per compiuta giacenza non contenga la sua sottoscrizione per ricezione
Inoltre, in merito al perfezionamento per compiuta giacenza della notificazione dell’atto impositivo a mezzo del servizio postale, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza. In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ. (Cfr. anche Cass. ordinanza n. 6853/2024; Cass. SS.UU. sentenza n. 10012/2021).
I n ordine all’onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, la giurisprudenza ha poi ribadito che ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 cod. proc. civ., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale. L’ avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è
parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così Cass. Ordinanza n. 25351/2020).
3.5. Orbene, è incontroverso in fatto che la notificazione della cartella di pagamento, considerata la temporanea assenza del ricorrente e l’assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. Ne dà atto la sentenza impugnata e non è fatto contestato dal ricorrente, il quale afferma al proposito che « L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. NUMERO_DOCUMENTO è privo di qualsivoglia sottoscrizione del Sig. COGNOME o di un qualsiasi soggetto rinvenuto presso l’abitazione, tanto che il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza» (cfr. pag. 8 del ricorso) . E’ intervenuto il deposito dell’atto impositivo presso la casa comunale e l’ invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l’odierno ricorrente ne abbia poi curato il ritiro e che è stata versata agli atti del presente giudizio. La notificazione si è, quindi, perfezionata per avvenuta giacenza dell’atto presso la casa comunale, producendosi gli stessi effetti previsti nel caso di ricezione dell’atto da parte del destinatario.
4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.