Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 884 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 884 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7566/2022 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con sede in Isola di Caporizzuto (KR), in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria il 19 settembre 2021, n. 2929/02/2021;
CONTRIBUTO UNIFICATO CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICA A MEZZO P.E.C.
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 19 settembre 2021, n. 2929/02/2021, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’eccedenza dovuta sul contributo unificato versato per la proposizione di un ricorso avverso un provvedimento adottato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto l’ appello proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone il 26 febbraio 2020, n. 228/01/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che la irregolarità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento integrasse un’ipotesi di nullità e, comunque, fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo;
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tema di notifica della cartella di pagamento), 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di notifica
dell’avviso di accertamento) e 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notifica della cartella di pagamento fosse regolare, ancorché l’indirizzo p .e.c. del mittente ( notificaEMAIL non garanti va l’oggettiva certezza di riferibilità all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, poiché detto indirizzo non risulta iscritto nell’elenco del ReGindE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia), né nella pagina ufficiale del sito internet del concessionario della riscossione, né nella pagina della C.C.I.A.A., né in quella di INDICEPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), con la conseguenza che il contribuente non avrebbe alcuna garanzia circa l’effettiva provenienza della notifica p.e.c.;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 5 e 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e 23bis , comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione a ll’art. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « il procedimento di notificazione della cartella impugnata non sia affetto da inesistenza e/o nullità ma di mera irritualità poiché il procedimento di notificazione si perfezionerebbe con il ricevimento da parte del destinatario dell’atto sottoscritto digitalmente in uno dei formati ammessi dalla legge »;
1.3 in base al tenore delle illustrate censure, la contribuente assume che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere valida la notifica eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente non presente nel ‘ pubblico elenco ‘ e, quindi, in
modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia;
1.4 tuttavia, il primo motivo è inammissibile;
1.5 invero, non vi è traccia della censura nella sentenza impugnata, né la contribuente ne ha provato la preventiva deduzione nei gradi di merito (come è confermato dalla produzione in questa sede di copia del ricorso originario, dalla quale si evince l’unica doglianza della violazione dell’art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, per la carenza della relata di notifica), posto che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito;
1.6 dunque, la questione della nullità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento sotto lo specifico profilo della provenienza del documento informatico da un indirizzo non inserito ne ll’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata è stata sollevata ex novo dalla contribuente per la prima volta con il ricorso per cassazione, esulando dalla delimitazione del thema decidendum nei giudizi di merito;
1.7 va, dunque, data continuità in questa sede all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o
temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabi li d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13987; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22510; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36485; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2023, nn. 10770 e 10779; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2023, n. 11927);
1.8 in questa sede, quindi, la ricorrente ha fatto valere un ulteriore vizio della notifica della cartella di pagamento che non era stato dedotto col ricorso originario dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendone stata censurata per la prima volta la provenienza da un indirizzo p.e.c. (a suo dire) non riferibile con certezza all’agente della riscossione, là dove, il ricorso originario era stato fondato, per l’appunto, sulla trasmissione del relativo file con estensione ‘ pdf ‘ anziché ‘ p7m ‘ ;
1.9 per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (artt. 18 e 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2019, n. 1930; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2021, n. 2770; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36482);
1.10 ad ogni modo, questa Corte ha recentemente sancito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di
pagamento, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684); 1.12 valendo, a maggior ragione, la preclusione per la deduzione di nuovi motivi di impugnazione dell’atto impositivo con la proposizione del ricorso per cassazione, il collegio non può che pronunziare l’ absolutio ab instantia ;
2. il secondo motivo è infondato;
2.1 con orientamento di recente formazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione ‘ pdf ‘ anziché ‘ p7m ‘ , l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (da ultime: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363;
Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2023, n. 13302);
2.2. p eraltro, la ‘ ricevuta di avvenuta consegna ‘ (r.a.c.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod. civ. di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall’onere di provare l’eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all’esercizio del diritto di difesa, per cui, il collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l’avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l’onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione (da ultime: Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912);
2.3 al riguardo, questa Corte ha più volte evidenziato l’idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria – di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità – costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4789; Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6^-1, 9 aprile 2019, n. 9897; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912); ciò perché, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di
accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 cod. civ., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912);
2.4 nella specie, il giudice di appello si è pienamente uniformato a tali principi, avendo correttamente ritenuto che la notifica aveva raggiunto lo scopo di assicurare alla contribuente la conoscenza della cartella di pagamento, consentendole la tempestiva proposizione dell’ impugnazione dinanzi al giudice tributario, senza che la censurata irritualità inficiasse o pregiudicasse in alcun modo l’esercizio del diritto di difesa;
alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo motivo, il ricorso deve essere rigettato;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre