Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31722 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
NOTIFICA PEC APPELLO
sul ricorso iscritto al n. 1569/2018 del ruolo generale, proposto
DA
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1377/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 31 maggio 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia n. 196/5/2016 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in quanto notificato a NOME COGNOME pure costituitosi in giudizio, tramite posta elettronica certificata, assumendo che:
sebbene il processo tributario telematico e quindi anche la notifica tramite posta elettronica certificata poteva essere utilizzata per la Regione Toscana sin dal mese di dicembre 2015, la normativa era soggetta ad una serie di atti ad essa collegati ed in ogni caso la scelta di utilizzo dello strumento informatico andava effettuata ab origine e cioè sin dal primo grado di giudizio, sicché solo in tale evenienza anche l’atto d’appello poteva essere effettuato con tale formula nel rispetto degli articoli 16 e 16bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo condivisibile la modifica di un iter da cartaceo in primo grado a telematico in secondo grado, così mutando di colpo la normativa specifica sulle notifica degli atti;
per tale via, considerando l’inesistenza della notifica per il mancato rispetto delle modalità previste dall’articolo 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dichiarava l’inammissibilità dell’appello.
Con ricorso notificato in data 28 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura, successivamente.
NOME COGNOME è restato intimato;
RAGIONI DELLE DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 16bis e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 16 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68, 48 d.lgs. 7 marzo 82/2005, 39, comma 8, lett. d ), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, 3, comma 3, decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, 16 decreto direttoriale 4 agosto 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, n. 184), assumendo che il ricorso in appello era stato pacificamente notificato il 23 agosto 2016 e che la sentenza impugnata era errata in quanto in palese violazione della suindicata normativa, essendo il processo telematico entrato in vigore nella regione Toscana dal 1° gennaio 2016, come disposto dal citato decreto ministeriale n. 163/2013.
Con la seconda censura l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 8, d.l. 98/2011, in relazione al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 ed decreto direttoriale 4 agosto 2015, ponendo in rilievo che nessun dato normativo escludeva l’utilizzo della modalità telematica della notifica nel caso in cui il ricorso in primo grado fosse stato incardinato con formalità cartacea.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione, sono fondati.
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 16bis , comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifiche tramite posta elettronica certificata, degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1°dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 d.m. 4 agosto 2015 (cfr. Cass., Sez. VI/V, 11 ottobre 2019, n. 25713, che richiama Cass. n. 17941/2016).
Da tanto consegue che, nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum , le modalità telematiche di notifica trovavano applicazione al ricorso in appello notificato il 23 agosto 2016.
Occorre altresì osservare che l’art. 16 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contiene, al comma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale «L’articolo 16bis , comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché’ dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».
Come precisato da questa Corte, la circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 4 luglio 2019 n. 1/DF (paragrafo 3) ha chiarito che «l’interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all’obbligatorietà del processo tributario telematico, « la
scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado» (così Cass., Sez. T., 21 dicembre 2022, n. 37371).
Il Giudice regionale ha fornito un’interpretazione contrastante con i suddetti principi, il che comporta l’accoglimento del ricorso e, con esso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo della Toscana -in diversa composizione per l’esame del ricorso in appello proposto dall’Agenzia, nonché per regolare le spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo della Toscana -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre