Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
Oggetto: Tributi – Cartella di pagamento – Notificazione
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12253/2023 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate -Riscossione (ADER) , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALEn.c. di RAGIONE_SOCIALE C.
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 923/02/2022 depositata il 13/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio
2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Genova rigettava il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso gli estratti di ruolo e le relative cartelle di pagamento, emesse dall’ADER per Iva ed altro, in relazione agli anni 2016, 2018 e 2019;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria accoglieva l’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui rileva, che:
era fondata l’eccezione relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l’invio a mezzo PEC di dette cartelle proveniva da indirizzi dell’ADER, che non risultavano nei pubblici registri;
al riguardo era da ritenersi escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo, sia perché la proposizione del ricorso non era avvenuta a seguito della notifica, seppur irregolare, della cartella di pagamento, ma avverso l’estratto di ruolo, che è un atto diverso e successivo , sia perchè, non avendo l’ADER utilizzato un indirizzo PEC certificato, il messaggio di posta elettronica difettava di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da un malware ;
il ricorso originario era ammissibile ex art. 12, comma 4bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto i ruoli impugnati avevano impedito alla contribuente di partecipare a gare di appalto per la fornitura di caschi, vestiario e accessori a soggetti pubblici, con particolare riferimento a bandi di gara indetti da diversi Comuni per gli anni 2020 e 2022;
-l’A DER proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT-2, affidato a due motivi; la contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
-Con il primo motivo di ricorso l’ADER deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 3-bis della l. n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamente invalide le notifiche a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, in quanto provenienti da
indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri, sebbene univocamente riconducibili all’Agente della riscossione, senza considerare che l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1983 prevede la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC solo con riferimento all’indirizzo PEC del destinatario e non anche a quello del mittente; precisa che, nel dubbio, il destinatario poteva verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, consulta ndo la c.d. ‘Anagrafe dei domini internet’; aggiunge che nella specie le notifiche erano state validamente eseguite all’indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle ricevute di consegna prodotte in giudizio;
-con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CGT di secondo grado ritenuto applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, posto che le cartelle di pagamento erano state notificate tra l’11.10.2016 e il 27.11.2019, mentre il ricorso era stato presentato in data 7.12.2020;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo;
come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. S. Un. n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; -con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente di riscossione, poi, è stato precisato che, ‘In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ‘ (Cass. n. 18684 del 3/07/2023);
nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l’ipotetico rischio di incorrere in un cd. ‘malware’);
-la CGT-2 non si è attenuta ai suddetti principi, sicché, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,
e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025